Ecco una guida su quando e come è possibile abbinare le diverse agevolazioni. Tutte le regole e i limiti sul cumulo tra gli incentivi riservati ai gruppi di autoconsumatori e alle comunità energetiche con il Superbonus o il Bonus Ristrutturazioni al 50%
Chiudiamo il ciclo di approfondimenti sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumatori con una guida sulla cumulabilità di questi incentivi. In particolare, gli incentivi riservati alle comunità energetiche sono cumulabili con il Superbonus e gli altri bonus edilizi? Scopriamolo insieme.
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Superbonus applicabile anche da autoconsumatori e comunità energetiche
Sia gli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sia le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono configurazioni che possono beneficiare del novellato Superbonus 110% – 90%, così come disciplinato dall’art. 119 del D.L. 34/2020.
In particolare il comma 16-ter dispone che il Superbonus è possibile in caso di configurazione di:
- Gruppi di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Ciò fino ad un ammontare di spesa non superiore a 48.000€ e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, nel limite di una potenza massima installata pari a 20 kW, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dall’anno 2022.
Occorre notare come queste cifre sono valori massimi assoluti: prescindono infatti dal numero di condòmini, a differenza di quanto normalmente previsto per tutti i bonus edili.
La Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate ricorda che per effetto del richiamo contenuto nel citato comma 16-ter dell’articolo 119 alle “disposizioni del comma 5”, il Superbonus è subordinato alla condizione che l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” finalizzati al risparmio energetico o antisismici previsti ai commi 1 o 4 del medesimo art. 119. Il Superbonus spetta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati alle stesse condizioni, all’interno dello stesso limite massimo di spesa pari a 48.000€.
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Incentivi per comunità energetiche e Superbonus: i limiti al cumulo
Il limite principale è che applicandosi il comma 5 dell’art. 119, assume vigenza pure il successivo comma 7, il quale prevede che il Superbonus non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
La conseguenza assunta dall’Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 18/E del 12 marzo 2021 è la seguente: in caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.
Viene meno pertanto l’incentivo principale che pesa circa il 40% dei ricavi ventennali per i Gruppi di Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Va pertanto vagliata la convenienza o usufruire del Superbonus 110% – 90%.
Inoltre, il Superbonus 110% – 90% resta subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del D.Lgs 387/2003, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Infine, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una norma di maggiore favore per gli enti di cui al comma 10-bis, dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Infatti per gli interventi ivi contemplati il Superbonus 110% – 90% si applica fino alla soglia massima di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.
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Cumulo della tariffa incentivante con il Bonus Ristrutturazioni al 50%
Dal combinato disposto dettato dai commi 16-bis e 16-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 viene precisato che:
- qualora non si benefici del Superbonus, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (Bonus Ristrutturazioni al 50%) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000€;
- qualora si benefici Superbonus, la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (Bonus Ristrutturazioni al 50%) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa pari alla differenza tra 96.000€ e la spesa già detratta ai fini del Superbonus.
Occorre segnalare due lampanti differenze qualora si opti di non beneficiare del Superbonus 110% – 90%:
- viene comunque riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa per vent’anni, poiché il comma 7 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 perde di operatività;
- non è possibile assoggettare ad alcun bonus del TUIR l’eventuale contestuale installazione di sistemi di accumulo.
Chiaramente il riconoscimento della tariffa incentivante in corso di quantificazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 199/21 costituisce un chiaro incentivo allo sfruttamento del Bonus Ristrutturazioni 50%, piuttosto che il Superbonus 110% – 90%.
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