Comunità Energetiche Rinnovabili: le novità da ARERA

di Alessandro De Adamo
Comunità Energetiche Rinnovabili

Ecco una breve guida alle novità introdotte in tema di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) dalla Deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL dell’ARERA. Scopri cosa si intende per gruppo di autoconsumatori e Comunità Energetica Rinnovabile.

La recente Deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL dell’ARERA è andata a definire la cornice sistematica della disciplina delle Comunità Energetiche Rinnovabili. In essa troviamo diversi concetti fondamentali in contatto questo mondo. Ecco dunque una breve guida per capire cosa si intende per gruppo di autoconsumatori, Comunità Energetiche Rinnovabili e sistema di autoconsumo virtuale.

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Gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Gli Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono un gruppo composto da almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono insieme nel rispetto delle condizioni di cui al punto 3.2, allegato A, della deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL dell’ARERA. Ciò vuol dire che:

  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione devono essere clienti finali e/o produttori;
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • la produzione di energia elettrica può essere in capo a soggetti terzi purché soggetti alle istruzioni di uno o più autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione;
  • la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
  • gli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione;
  • l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio (in tal caso, tali clienti finali rilasciano al referente della configurazione una liberatoria ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata).

Rientrano anche le sezioni di impianti di produzione, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica (c.d. TIME). L’impianto di produzione può essere gestito da un produttore facente parte del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure da un produttore terzo, eventualmente coincidente con il referente della configurazione.

Il referente del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente può essere:

  • uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo;
  • l’amministratore del condominio.

Di seguito uno schema di sintesi.

Comunità Energetiche Rinnovabili

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): la definizione

Ogni Comunità Energetiche Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo (quale ad esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro), composto da almeno due consumatori finali che siano azionisti o soci, dotata di almeno un impianto di produzione, che agisca nel rispetto delle condizioni di cui al punto 3.4, allegato A, della deliberazione 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/EEL dell’ARERA. Nello specifico:

  • i soggetti facenti parte della configurazione devono essere clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato (Dal 1° gennaio 2021 le zone del mercato elettrico sono: Nord, Centro-Nord, Centro-Sud, Sud, Calabria, Sicilia e Sardegna);
  • l’esercizio dei poteri di controllo della configurazione deve far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della L. 196/2009;
  • la partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
  • la partecipazione alla configurazione non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle imprese private;
  • i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo referente per la costituzione e gestione della configurazione.

Le caratteristiche degli impianti di produzione

L’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021. Se prodotta da impianti di produzione entrati in esercizio prima della predetta data, la potenza nominale totale di questi ultimi non deve superare il limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità energetica rinnovabile. A tal fine, gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell’articolo 42-bis del D.L. 162/2019 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%.

Ai fini del rispetto di queste condizioni rientrano anche:

  • le sezioni di impianto di produzione oggetto di potenziamento, purché l’energia elettrica prodotta da esse sia oggetto di separata misura ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica (c.d. TIME);
  • gli impianti di produzione gestiti da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione, purché in relazione all’energia elettrica immessa in rete i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa (quindi il diritto reale/ personale di godimento dell’impianto deve comunque essere intestato alla Comunità Energetica Rinnovabile).

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ricopre naturalmente il ruolo di referente, in quanto ente dotato di soggettività giuridica. Questa però può dare mandato senza rappresentanza ad un altro soggetto, anche esterno rispetto alla comunità, che acquisisca a sua volta il titolo di referente. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ma è revocabile in qualsiasi momento.

Di seguito uno schema di sintesi.

Comunità energetiche rinnovabili (CER)

Lo schema di autoconsumo virtuale delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Sia i Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sia le Comunità Energetica Rinnovabile (CER) possiedono i seguenti tre requisiti fondanti:

  1. hanno scopo mutualistico: pertanto l’obiettivo principale deve essere quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di condominio/comunità ai suoi condòmini o soci o membri ed alle aree locali in cui opera l’ente, e non quello di realizzare profitti finanziari;
  2. l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre solo l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
  3. garantiscono ad ogni consumatore la possibilità di scegliere il proprio fornitore dell’energia e di uscire in qualunque momento dall’ente stesso.

Alla luce di questi requisiti lo schema operativo di autoconsumo utilizzabile è quello c.d. “virtuale”, che prevede l’utilizzo della rete pubblica per lo scambio dell’energia tra unità di generazione ed unità di consumo.

comunità energetiche rinnovabili

Le caratteristiche dello schema virtuale di autoconsumo

Sulla scorta del Dossier dell’RSE “Gli schemi di Autoconsumo Collettivo e le Comunità dell’Energia”, ecco le principali caratteristiche dello schema virtuale sono le seguenti:

  • la rete pubblica termina nel punto di consegna (POD) dei singoli utenti finali (laddove è installato un contatore fiscale);
  • va montato sempre un nuovo contatore fiscale direttamente connesso con il punto di produzione dell’impianto;
  • il GSE esercisce il servizio di misura dell’energia:
    • prodotta da parte del produttore;
    • immessa in rete dal produttore stesso al netto dell’autoconsumo istantaneo;
    • prelevata dai consumatori facenti parte dell’ente;
  • ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio fornitore di energia e di uscire in qualunque momento dallo schema;
  • ogni consumatore non beneficia di uno sconto diretto sulla bolletta (ad eccezione del produttore qualora faccia autoconsumo istantaneo prima dell’emissione dell’energia elettrica in rete), ma gode della distribuzione di un beneficio economico garantito dalla partecipazione all’ente.

In merito all’ultimo punto ARERA ha evidenziando che in futuro sarà possibile richiedere, su indicazione del referente, l’erogazione da parte del GSE della quota spettante a ciascun cliente finale domestico alla società di vendita al dettaglio di competenza (anziché al referente stesso). Al momento questo non è ancora possibile.

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