Condominio minimo e Superbonus: gli adempimenti dovuti

di Alessandro De Adamo
Condominio minimo e Superbonus

Nuovi adempimenti per il condominio minimo che vuole accedere al Superbonus 110%. Come fare per non rischiare di perdere i benefici fiscali? Scopri le regole da seguire per i vari bonus edili.

Il tema Superbonus 110% è sempre più caldo. Numerosi i soggetti interessati al nuovo incentivo. Tra questi, anche i piccoli condomini privi di codice fiscale e di amministratore. Ma come deve comportarsi il condominio minimo per accedere al Superbonus? Ecco una semplice guida agli adempimenti necessari, valida per l’accesso alle varie detrazioni fiscali per lavori edili.

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Comunicazione spese detraibili per interventi condominiali: di cosa si tratta?

Come noto, al fine di consentire la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (mod. 730 / REDDITI), determinati soggetti sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti.

In particolare, tra i vari soggetti tenuti all’invio dei dati in esame, il MEF ha individuato gli amministratori di condominio per le spese relative a:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus 50%);
  • riqualificazione energetica (bonus 50%-65%);
  • riduzione del rischio sismico (bonus 50%-85%);
  • riqualificazione delle facciate (bonus 90%);
  • acquisto di mobilie grandi elettrodomestici (bonus 50%);
  • “bonus verde” del 36%;
  • Superbonus 110%.

Ciò vale in relazione ai lavori eseguiti sulle parti comuni. In capo all’amministratore, inoltre, vi è l’onere di comunicare l’eventuale opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta.

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Come fare in caso di condominio minimo privo di amministratore?

Secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento (Risoluzione 14.02.2008 n. 45). Non conta dunque la nomina formale di un amministratore, obbligatoria solamente per condomini a partire dalle 8 unità.

Già dallo scorso anno l’invio della Comunicazione dei dati degli interventi condominiali coinvolgeva l’amministratore di un c.d. “condominio minimo”, nominato per scelta dei condomini. Ma che succede per gli interventi sulle parti comuni di condomini c.d. minimi privi di amministratore?

I condomini minimi privi di amministratore fino all’anno scorso non erano tenuti alla trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati riferiti agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Tuttavia, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 49885/2021 del 19.02.2021, ha introdotto una novità: i condomini minimi continuano a godere di questa esenzione ad eccezione del caso in cui uno dei soggetti a cui è stata attribuita la spesa abbia effettuato la cessione del credito.

In quest’ultimo caso il condomino incaricato deve comunicare tutti i dati relativi alle spese riguardanti il condominio minimo, compilando anche le sezioni relative al credito ceduto. Data però la tecnicità dell’adempimento, è consigliabile avvalersi dell’assistenza di un consulente fiscale. Ciò può infatti evitare di commettere banali errori nella compilazione di questo modello obbligatorio.

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Condominio minimo e Superbonus

Condominio minimo e Superbonus: regole per cessione del credito e sconto in fattura

Per beneficiare del Superbonus e delle altre detrazioni per i lavori eseguiti sulle parti comuni, non è più necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condòmini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi realizzati su parti comuni di un condominio minimo per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale di un condomino appositamente nominato.

L’Agenzia delle entrate, Direzione Regionale del Piemonte, con la risposta a interpello n. 901-956/2020, ricorda che il condomino appositamente nominato è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni con presentazione di autocertificazione che attesti i dati catastali e la natura dei lavori.

Attenzione, poi, ad un’altra formalità che deve rispettare il condominio minimo che vuole accedere al Superbonus. L’Agenzia delle entrate richiede, infatti, che la nomina del condomino prescelto e la decisione di cedere il credito o di applicare lo sconto in fattura sia formalizzata mediante un accordo scritto tra le parti in causa, anche ai fini di dimostrare il sostenimento delle spese pro-quota in sede di eventuale controllo della stessa Agenzia, definendo condizioni e termini della stessa.

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