L’INAIL batte un colpo importante contro il Coronavirus. Con una recente circolare, infatti, viene sancito un principio di grande rilevanza. I lavoratori vittime di contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro godranno infatti del trattamento previsto per gli infortuni sul lavoro.
Un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia della Repubblica. Non si può giudicare diversamente la portata dell’epidemia da Coronavirus. Oltre 15.000 vittime e un’espansione del contagio ancora lontana dalla sua conclusione. Sono questi i motivi che stanno portando a misure eccezionali. Lo vediamo su più fronti: imprese, professionisti, famiglie e non solo. Gli interventi normativi mostrano effetti anche in tema di coperture assicurative sul lavoro. Si inserisce in questo ambito la circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020. Il contagio sul luogo di lavoro è ritenuto a tutti gli effetti infortunio sul lavoro. Vediamo in quali casi e come richiedere le relative prestazioni all’INAIL.
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Contagio da Covid-19: per l’INAIL è infortunio sul lavoro
Era un dubbio che si erano posti in molti: cosa succede se prendo il virus a lavoro? Il chiarimento dell’INAIL mette un punto sulla questione. La circolare n. 13 infatti recepisce quanto previsto dal Decreto Cura Italia (d.l. n. 18 del 17 marzo 2020), il quale stabilisce che:
“Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.”
(art. 42, c. 2, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020)
Pertanto, quindi, l’infezione da Covid-19 contratta sul posto di lavoro configura un caso di infortunio sul lavoro. Il lavoratore avrà dunque diritto al trattamento classico dei casi di infortunio. Il trattamento economico farà riferimento anche al periodo di assenza da lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria. Il Coronavirus rientra dunque, a giusta ragione, tra le malattie infettive e parassitarie che, se contratte nei luoghi di lavoro, configurano un caso di infortunio.
La circolare INAIL, inoltre, chiarisce che la tutela riguarda anche il c.d. infortunio in itinere. Anch’esso è un principio generale già in vigore. Il d.lgs. 38/2000 infatti sancisce, come riportato anche dalla circolare INAIL, “che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro“. Sarà il medico legale a dover ricondurre la causa dell’infezione al percorso da o verso il luogo di lavoro.
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A quali lavoratori spettano le tutele?
Come riportato dalla circolare n. 13, sono destinatari di tale tutela i lavoratori:
- dipendenti;
- assimilati a dipendenti;
- parasubordinati;
- appartenenti all’area dirigenziale;
- sportivi professionisti dipendenti.
Rientrano poi anche tutti gli altri soggetti previsti dalle norme speciali in tema di obbligo e di tutela assicurativa INAIL.
La circolare riconosce poi una condizione di favore per particolari categorie di attività. Gli operatori di alcuni settori, infatti, ritenuti ad “elevato rischio di contagio”, necessitano solo di una presunzione semplice per ottenere il riconoscimento delle tutele previste per l’infortunio. Di fatto in tali casi il riconoscimento dell’infortunio sarà facilitato da parte dell’INAIL. Rientrano espressamente fra queste categorie:
- operatori sanitari;
- lavoratori che operano in front-office o alla cassa;
- addetti alle vendite/banconisti;
- personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie;
- operatori del trasporto infermi.
Per tutti gli altri lavoratori, le verifiche medico-legali necessiteranno di maggiori approfondimenti. Resta fermo però che, laddove fosse molto difficile stabilire se il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro, tale circostanza non penalizzerà il lavoratore positivo al Coronavirus. In questo caso, infatti, pur mancando una prova specifica, l’accertamento medico-legale valuterà la possibilità che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro sulla base di elementi:
- epidemiologici;
- clinici;
- anamnestici;
- circostanziali.
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Come si denuncia l’infortunio?
Per avviare la procedura di erogazione delle somme spettanti è necessaria una certificazione medica. Il medico trasmette in via telematica il certificato all’INAIL. Nel certificato, oltre ai dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro, vanno fornite indicazioni in merito all’infortunio e al collegamento con l’attività lavorativa, specialmente nei casi in cui non opera la presunzione semplice. Nel caso specifico dell’infezione da Coronavirus, bisogna chiaramente allegare anche la documentazione che attesta la positività del lavoratore.
La circolare n. 13 chiarisce, infine, cosa fare nei casi di dubbia competenza INAIL/INPS. Questi fanno riferimento ai lavoratori per i quali “vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune”. In tali circostanze, si legge, il caso sarà segnalato all’INPS. Sarà poi l’INPS a informare l’INAIL o, qualora rilevi un difetto di attribuzione, a richiamare la competenza dell’INAIL sul caso in esame.
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