Novità in arrivo per i contratti a termine. La conversione in legge del cd. Decreto Sostegni Bis che sarà approvata nei prossimi giorni prevede sostanziali modifiche al regime dei contratti con un termine di durata, in netto contrasto con la rigida disciplina del c.d. Decreto Dignità, che fino ad oggi ha regolato la materia.
Come è noto, il contratto a tempo determinato ha subito, nel nostro ordinamento, numerose modifiche nel corso degli anni. Alcune hanno inteso liberalizzare quest’area contrattuale, altre invece hanno ristretto la possibilità per i datori di lavoro di fare ricorso a questo strumento. Fra gli ultimi interventi legislativi, vi è senza dubbio la modifica apportata – proprio in tema di contratti a termine – all’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 dal Decreto Dignità, entrato in vigore il 14 luglio 2018.
Il sistema attuale prevede un termine massimo di durata per il contratto “senza causa” di 12 mesi, decorso il quale è necessario apporre una giustificazione al contratto stipulato, pena la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
All’interno dei 12 mesi è consentito un numero di proroghe non superiore a 4: dalla quinta proroga infatti scatta l’obbligo di causale. Così come, in caso di rinnovo, è necessario sempre apporre una giustificazione.
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Contratti a termine: quali sono le causali per poter superare i 12 mesi?
E’ possibile superare la durata di 12 mesi, rinnovare o prorogare per più di 4 volte il contratto soltanto se viene inserita al suo interno una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- sostituzione di altri lavoratori.
La durata massima del contratto a termine, provvisto di causale, è di 24 mesi. E’ sempre consentita, tuttavia, la possibilità di stipulare un ulteriore contratto di durata non superiore a 12 mesi, ma in sede “assistita”, ai sensi di quanto prevede l’articolo 19, comma 3 del D.Lgs. 81/2015.
Al di fuori dell’ipotesi di sostituzione di altri lavoratori, come si vede, si tratta di causali molto generiche e di non semplice adozione. Infatti, l‘impatto sulle aziende è stato quello di limitare il ricorso ai contratti a termine. Tale rigidità però mal si concilia con la situazione emergenziale che il nostro Paese sta vivendo e con la necessità di rilanciare l’economia.
Vediamo dunque le novità apportate dal Governo Draghi.
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Le modifiche del Sostegni Bis al contratto a termine
Durante la fase emergenziale il contratto a termine ha già subito delle modifiche che hanno consentito alle imprese un più agevole ricorso a tale strumento, soprattutto liberalizzando la possibilità di proroghe e rinnovi senza causali.
Adesso la legge di conversione del Sostegni Bis viaggia spedita verso l’approvazione al Senato. Essa porta con sé una importante novità per i contratti a termine: la previsione di una nuova clausola che si va ad aggiungere a quelle già previste dall’articolo 19 del Decreto 81 del 2015.
Di cosa si tratta?
È prevista la possibilità di stipulare un nuovo contratto a termine di durata anche superiore ai 12 mesi se si fa riferimento a “specifiche esigenze” previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e contratti aziendali stipulati da RSA o RSU (art. 51 D.lgs. 81/2015)
Attenzione: questa opportunità è circoscritta ad un arco temporale limitato. Si potrà ricorrere a tale causale solo fino al 30 settembre 2022.
Con tale riforma, dunque, si mira ad attribuire ai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro un ruolo più attivo nella disciplina dei contratti a termine, essendo questi degli attori molto più vicini alle parti contrattuali (soprattutto quando si parla di contrattazione aziendale o decentrata).
Bisognerà dunque tenere d’occhio la prossima contrattazione collettiva, perché è prevedibile che vi saranno delle modifiche e delle previsioni per incentivare un più agile ricorso al contratto a tempo determinato.
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