La recente sentenza della Cassazione n. 15949 dell’8 giugno 2021 approfondisce il tema della carente formazione connessa al contratto di apprendistato. Quali sono le conseguenze?
Il contratto di apprendistato prevede l’obbligo di impartire al lavoratore determinate nozioni che gli consentiranno, una volta esaurita la fase formativa, di apprendere le attività oggetto del contratto. Come si caratterizza tale formazione e cosa accade nel caso essa sia carente? Ecco una semplice guida per non sbagliare, con riferimenti anche alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15949 dell’8 giugno 2021.
Leggi di più: Comunicazioni obbligatorie di assunzione: la guida completa
L’apprendistato professionalizzante
L’apprendistato è un rapporto di lavoro speciale. Esso deve tale caratteristica alla causa “mista”: non solo vi è scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione (come nel rapporto di lavoro subordinato) ma anche scambio tra attività lavorativa e formazione professionale. Esistono tre tipologie di apprendistato, che possiamo suddividere in base ai seguenti livelli:
- 1° livello (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale): esso è rivolto agli studenti ancora impegnati in un ciclo di studi. Infatti, può essere stipulato solo con soggetti dai 15 ai 25 anni di età e viene regolato soprattutto da convenzioni stipulate da Università ed enti di formazione;
- 2° livello (Apprendistato professionalizzante): è quello che riguarda le imprese più in generale. Può essere stipulato con soggetti dai 18 ai 29 anni di età ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- 3° livello (Apprendistato di alta formazione e ricerca): può essere stipulato con soggetti dai 18 ai 29 anni di età in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione.
La stipula di un contratto di apprendistato dà vita ad un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al cui interno è ricompresa una fase formativa. Al termine della fase formativa le parti possono scegliere se recedere o meno dal contratto. Se essi non recedono, il rapporto prosegue normalmente.
I requisiti del contratto di apprendistato
Oltre al rispetto del limite di età vi sono ulteriori requisiti da rispettare quando si procede all’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Innanzitutto, il contratto di apprendistato deve avere forma scritta (ai fini della prova). Ad esso si deve accompagnare la redazione di un piano formativo individuale conforme ai modelli previsti dalla contrattazione collettiva e degli enti bilaterali
Vi è un limite di contingentamento nei rapporti di apprendistato. Infatti, nelle aziende con organico superiore a 9 dipendenti, il limite è di 3 apprendisti ogni 2 maestranze qualificate. Per le aziende con meno di 10 dipendenti tale limite non si applica (possono essere assunti tanti apprendisti quanti sono i dipendenti specializzati). Se l’azienda non ha alle proprie dipendenze lavoratori specializzati, allora il numero massimo di apprendisti è 3.
Per le aziende che occupano più di 50 dipendenti, inoltre, è previsto il mantenimento in forza degli apprendisti, dopo l’esaurimento della fase formativa, per almeno il 20%. L’apprendista non può essere retribuito a cottimo. Risulta tuttavia assai vantaggiosa la possibilità di sottoinquadramento dell’apprendista, di norma regolato dalle declaratorie del CCNL, fino a due livelli inferiori alla categoria spettante.
Leggi di più: Infortunio sul lavoro: gli adempimenti del datore di lavoro
Il dovere di formazione nel contratto di apprendistato
Abbiamo dunque visto che il rapporto di apprendistato si caratterizza per la causa mista, ovvero per lo scambio tra prestazione lavorativa e formazione professionale.
Durante tutta la fase formativa l’apprendista deve essere seguito da un tutor aziendale, che si occuperà di seguire il lavoratore nell’acquisizione delle nozioni necessarie ad apprendere le attività oggetto del piano formativo.
Tutte le attività formative devono essere registrate sul libretto formativo. Questo adempimento è molto importante perché consente al datore di lavoro la prova di aver impartito al lavoratore la necessaria formazione. In fase di accertamento, il libretto formativo può essere preso in visione dagli Ispettori del Lavoro per verificare l’eventuale presenza di gap formativi rispetto al piano individuale. Vedremo successivamente cosa può accadere nel caso in cui tale carenza sia incolmabile.
Il contratto di apprendistato prevede che sia impartita una formazione professionale al lavoratore finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Essa si suddivide in:
- formazione “on the job”, ovvero quella che si ricollega direttamente alle attività professionali ed è di immediata competenza del datore di lavoro. Essa è principalmente disciplinata dal CCNL di riferimento;
- formazione “base e trasversale”, che è quella pubblica proveniente dalle Regioni finalizzata all’acquisizione di competenze professionali di base e trasversali.
La Regione comunicherà, entro 45 giorni dall’assunzione dell’apprendista, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa. Tuttavia, in base all’art. 44 del D. Lgs. 81/2015, se la Regione rimane inerte, il datore di lavoro è onerato di fornire la formazione base e trasversale all’apprendista.
Le conseguenze della mancata o carente formazione
Veniamo dunque alla sentenza in esame. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata o carente formazione dell’apprendista può produrre la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Condizione perché ciò avvenga è che l’inadempimento abbia una obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione o in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel piano formativo individuale. La valutazione circa la gravità di tale inadempimento spetta comunque al Giudice del Lavoro, che deciderà nel merito della causa.
In sede di accertamento ispettivo il libretto formativo può essere preso in visione per valutare eventuali discrepanze fra gli obiettivi formativi indicati nel piano individuale e la formazione concretamente realizzatasi. Laddove la carenza sia colmabile, l’Ispettore ha l’obbligo di emanare una disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 124/2004, che obblighi il datore di lavoro ad adempiere all’obbligo formativo. Se il vuoto formativo dovesse invece rivelarsi incolmabile, il datore di lavoro potrà essere sanzionato con l’ingiunzione di pagamento dei contributi in misura piena e maggiorati del 100%.
Leggi di più: Mutamento di mansioni del lavoratore: le regole in vigore