Contributi Cassa Forense 2024: importi e scadenze

di Michele Aquilino
Contributi Cassa Forense 2024

Sei un Avvocato e vuoi scoprire quali sono le scadenze contributive per l’anno 2024? Conosci la modalità per effettuare i versamenti? Ecco per te una guida completa ai contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2024.

L’emergenza Covid, tra proroghe ed esoneri contributivi, ha ridisegnato già negli anni passati il quadro delle scadenze per il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense per il 2024. Per evitare di commettere banali errori, tra termini ordinari e scadenze rivisitate, facciamo dunque chiarezza sulle date fissate per i pagamenti. Di seguito, inoltre, tutte le indicazioni per procedere in modo comodo e corretto ai versamenti, analizzando la varie opportunità previste dalla Cassa Forense. Ecco per te una semplice guida.

Modello 5/2024: la scadenza

La prima scadenza da tener presente è quella relativa all’invio del Modello 5. Non si tratta di una scadenza di versamento, ma del termine fissato per l’adempimento dichiarativo che consente alla Cassa di calcolare correttamente i contributi previdenziali dovuti. Il Modello 5/2024 deve essere inviato entro il 30 settembre 2024. L’unica modalità di invio consentita è quella telematica tramite il sito www.cassaforense.it.

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Contributi Cassa Forense 2024: a quanto ammontano?

I contributi dovuti dovuti alla Cassa Forense si dividono in tre tipologie:

  • minimi obbligatori;
  • in autoliquidazione;
  • soggettivi modulari (volontari).

Contributo minimo soggettivo

Il contributo minimo, dovuto da tutti gli iscritti, per il 2024 è pari a:

  • 3.355,00 euro a titolo di contributo minimo soggettivo* (in aumento rispetto ai 3.185,00 euro del 2023);
  • il contributo di maternità per il 2024 verrà determinato dal CdA e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2023.

*In attesa dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti degli importi così quantificati, le prime tre rate del 28 febbraio, 30 aprile (martedì 2 maggio) e 30 giugno saranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo conto della contribuzione 2023 non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre 2024 sarà determinata a saldo e comprenderà anche la rivalutazione ISTAT del 5,4%.

I neo iscritti hanno delle agevolazioni, in particolare:

  • per coloro che si sono iscritti prima del 35° anno di età, il contributo minimo soggettivo è ridotto della metà per i primi 6 anni di iscrizione;
  • per i primi 8 anni di iscrizione, a prescindere dall’età, il contributo minimo soggettivo dovuto si paga per metà nell’anno di competenza mentre la seconda metà si versa obbligatoriamente nell’anno successivo, qualora il reddito professionale sia di almeno 10.300 euro, o facoltativamente, nel caso contrario.

Il pagamento dimezzato nell’anno di competenza dà solo 6 mesi di anzianità contributiva. Chi vuole raggiungere i 12 mesi di anzianità contributiva nell’anno dovrà versare anche la seconda metà del contributo.

È possibile richiedere un esonero temporaneo del contributo minimo, per un massimo di un anno in tutta la vita professionale, solamente nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della L. n. 247/2012. Solo in caso di maternità o adozione il beneficio può arrivare fino a 3 anni.

Contributo minimo integrativo

La contribuzione minima integrativa obbligatoria dovuta per l’anno 2024 è stata rivalutata dal Consiglio di Amministrazione (in attesa di approvazione ministeriale) nella seguente misura:

  • 850,00 euro per il contributo minimo integrativo intero
  • 425,00 euro con riduzione del 50% 

Il contributo integrativo minimo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all’Albo; per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

Contributi in autoliquidazione

Con il Modello 5/2024 (relativo all’anno 2023), in autoliquidazione, bisogna versare:

  • a titolo di contributo soggettivo, il 15% del reddito professionale netto (7,50% per chi ha già maturato il diritto alla pensione) dichiarato ai fini Irpef, detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo;
  • a titolo di contributo integrativo, il 4% del volume d’affari Iva al netto di quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo.

Quanto appena visto vale fino ad un massimale di 119.634 euro. Sull’eccedenza rispetto a questa soglia, l’aliquota scende al 3%.

Contributi soggettivi modulari

Gli iscritti possono integrare il proprio montante contributivo per ottenere una pensione più elevata. Nel modello 5, infatti, è possibile indicare facoltativamente una percentuale fra l’1% e il 10% di maggiore contribuzione alla Cassa Forense.

Precisiamo inoltre che i contributi soggettivi e i contributi di maternità sono interamente deducibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi. Non è deducibile invece il contributo integrativo (4% sul volume d’affari) in quanto incassato rivalendosi sul cliente: per lo stesso motivo, tale importo non fa reddito e quindi non viene tassato.

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Contributi Cassa Forense 2021

Contributi Cassa Forense 2024: le scadenze di pagamento

Le scadenze contributive per l’anno 2024, salvo successive proroghe o modifiche, sono previste nella loro versione “ordinaria”. Di seguito il dettaglio.

Fissata al 31 ottobre 2024 la scadenza per il pagamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti nell’anno.

Per quanto riguarda il contributo soggettivo minimo e il contributo di maternità, le scadenze 2024 sono le seguenti:

  • 1^ rata: 29 febbraio 2024;
  • 2^ rata: 30 aprile 2024;
  • 3^ rata: 30 giugno 2024 (slitta al 1° luglio 2024);
  • 4^ rata: 30 settembre 2024 (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).

I contributi dovuti in autoliquidazione e connessi al Mod. 5/2024 vanno versati entro il:

  • 31 luglio 2024: prima o unica rata;
  • 31 dicembre 2024: seconda rata.

Fissata infine al 31 dicembre 2024 la scadenza per poter effettuare:

  • il pagamento volontario del contributo soggettivo modulare scelto nel mod.5/2024;
  • il pagamento facoltativo dell’integrazione del contributo minimo soggettivo per il riconoscimento, ai soggetti legittimati, dell’intera annualità previdenziale.

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Cassa Forense: le modalità di pagamento

In merito alle modalità di pagamento, ricordiamo che Cassa Forense ha comunicato che dal 14 ottobre 2021 il pagamento dei contributi dovuti per il 2021 avviene tramite la piattaforma PagoPa. Essa sostituisce a tutti gli effetti i bollettini Mav ed è disponibile nell’accesso riservato alla propria posizione personale. La piattaforma PagoPa può essere usata in due modi:

  • pagamento mediante avviso PagoPa (tramite home banking, ATM, sportelli bancari, uffici postali, ricevitorie);
  • pagamento on line mediante i servizi interattivi (WISP), come ad esempio MyBank.

MyBank è tra le modalità di pagamento integrate sul nodo pagoPA. Si può selezionare MyBank nel menù “Conto corrente” oppure “Altri metodi di pagamento”, scegliendo quindi la propria banca di addebito. In automatico si viene reindirizzati al servizio di online banking della propria banca dove, dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali abituali, compare un bonifico interamente precompilato. A questo punto sarà sufficiente autorizzare il bonifico SEPA precompilato per ricevere la conferma immediata dell’avvenuto pagamento.

L’unica alternativa all’avviso PagoPa è il pagamento con Modello F24, utile per gli iscritti che hanno crediti erariali da poter utilizzare in compensazione con i contributi dovuti a Cassa Forense.

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