Cooperative in stato di crisi: i livelli di retribuzione e contribuzione

di Sandro Susini
Cooperative in stato di crisi

Quali sono i risvolti su retribuzione e contributi dell’avvio di un piano di crisi aziendale? Analizziamo, a tal proposito, il caso delle cooperative in stato di crisi richiamando norme e giurisprudenza.

Il riferimento normativo per la corretta gestione dei rapporti di lavoro nelle cooperative in stato di crisi è rinvenibile nell’articolo 6 della legge n. 142 del 2001. Tale norma, tra l’altro, sancisce che l’assemblea di una società cooperativa ha la facoltà di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale che, ai fini della soluzione della crisi stessa, possa anche prevedere:

  • la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi;
  • il divieto di distribuzione di eventuali utili per l’intera durata del periodo di crisi;
  • forme di apporto economico da parte dei soci lavoratori in misura proporzionata a disponibilità e capacità finanziarie;
  • la riduzione delle retribuzioni dei lavoratori.

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Gli effetti del piano di crisi aziendale: il parere del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro si è espresso sugli effetti contributivi della derogabilità in peius del trattamento retributivo con interpello 48/2009. Da esso si ricava che sotto il profilo previdenziale l’obbligazione contributiva andrà quantificata sulla base di un imponibile corrispondente alle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori (esclusivamente per il solo periodo di crisi aziendale), ma nel rispetto del minimale contributivo giornaliero di cui all’ art. 1, comma 2, del D.L. n. 338 del 1989. Esso, di conseguenza, non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (nel 2021 pari a € 48,98).

I dubbi scaturenti dalle sentenze della Suprema Corte

L’indirizzo individuato dal Ministero con interpello 48/2009 è stato confermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 19096 del 18 luglio 2018 che si è espressa in modo conforme.

Nel 2019, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15172 del 4 giugno 2019, ha stabilito che il minimale contributivo di cui all’art.  1 del D.L. n. 338 del 1989 si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell’art.  6 della Legge n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria. Ciò in quanto tale delibera non rientra tra le fonti che, a mente dell’art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale. Inoltre, lo stesso art. 6 non fa esplicito riferimento agli obblighi contributivi.

Dalla predetta sentenza, dunque, non emerge con chiarezza se il minimale contributivo da prendere in considerazione, ex art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, sia quello:

  • di cui al comma 1, secondo cui la base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo fissato dal CCNL di categoria;
  • di cui al comma 2 che, come anticipato, prevede che non possa essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno (nel 2021 pari a € 48,98).

Cooperative in stato di crisi: i recenti chiarimenti della Cassazione

È altrettanto vero che, a quasi due anni di distanza dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15172 del 4 giugno 2019, il Ministero non ha provveduto a emanare alcuna nota di chiarimento in merito a gli effetti contributivi della derogabilità in peius del trattamento retributivo in caso di deliberazione di un piano di crisi aziendale ai sensi dellart. 6 della legge n. 142 del 2001.

Definitivo avvaloramento alle indicazioni contenute nell’interpello del Ministero del Lavoro e alla decisione della Corte di Cassazione del 18 luglio 2018 è sopraggiunto con la sentenza della Corte di Cassazione del 4 maggio 2020 n. 8446. Essa, successiva al verdetto n. 15172 del 4 giugno 2019, ha ribadito l’applicabilità sotto il profilo previdenziale di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni.

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