Come naturale conseguenza dell’emergenza Coronavirus, arriva il decreto legge che sancisce la sospensione dei processi. Rinviate le udienze dei processi, civili, penali e tributari. Sospensione dei termini per qualsiasi atto relativo a tali procedimenti. La norma tocca anche giustizia amministrativa e Corte dei Conti.
Nell’ambito delle misure straordinarie legate all’emergenza di questi giorni, il Governo interviene anche sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Il Decreto Legge n. 11 del 08-03-2020 ha introdotto misure straordinarie dovute alla diffusione del Covid-19. L’esigenza del momento è limitare ogni possibilità di contagio. Dunque, anche nell’ottica di limitare la diffusione del Coronavirus, il decreto in parola dispone la sospensione dei processi fino al 22 marzo. Questa misura va di pari passo con le restrizioni agli assembramenti e agli spostamenti ormai vigenti in tutta Italia. Analizziamo nel dettaglio il decreto.
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Coronavirus: rinvio delle udienze e sospensione dei termini nei processi civili e penali
A decorrere dal 9 marzo e fino al 22 marzo, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate a data successiva al 22 marzo, fatte salve le eccezioni elencate in seguito. Nello stesso arco temporale sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti. Nel caso in cui il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito al 23 marzo.
Sempre nell’ottica di contrastare la diffusione del contagio e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari dovranno adottare le misure organizzative necessarie al rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Tutto questo al fine di evitare assembramenti negli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
Il decreto rimette inoltre ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di rinviare le udienze dei procedimenti civili e penali ad una data successiva al 31 maggio.
Coronavirus: rinvio delle udienze e sospensione dei termini nel processo tributario
La diffusione del Coronavirus ha reso necessaria la sospensione dei processi anche in ambito tributario. Rinvio delle udienze fissate tra il 9 e il 22 marzo. Tale provvedimento accoglie le richieste formulate nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, Massimo Miani. In particolare si lamentava la mancata estensione ai giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie dei provvedimenti previsti per la giurisdizione ordinaria.
Resta tuttavia un dubbio sulla portata dei provvedimenti adottati. In base ad una lettura letterale e restrittiva del decreto, la sospensione dei termini opererebbe solo sui giudizi pendenti. Una lettura più estensiva e di buon senso porta a considerare la sospensione valida per tutti i termini processuali, anche quelli relativi agli atti non ancora impugnati di fronte alle Commissioni Tributarie. Non avrebbe alcun senso, visti i fatti di questi giorni, non considerare sospesi i termini per la notificazione del ricorso o per la costituzione in giudizio. Uguali considerazioni si fanno in merito ai termini relativi alla fase di mediazione e di accertamento con adesione. Necessario a riguardo un chiarimento da parte del Governo.
Udienze escluse dal rinvio
Il decreto esclude espressamente il rinvio delle udienze in alcune tipologie di procedimenti. La logica di queste esclusioni va ricercata nella peculiarità degli stessi, che li rende urgenti ed indifferibili. In particolare, in ambito civile è escluso il rinvio per:
- le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni;
- le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- i procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
In ambito penale il rinvio è escluso per le udienze:
- di convalida dell’arresto o del fermo,dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;
- nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
- nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza, nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione e nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- relative a procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale.
Coronavirus: rinvio delle udienze e sospensione dei termini nei processi amministrativi e contabili
Agli articoli 3 e 4 il decreto prevede l’applicazione dei rinvi delle udienze e della sospensione dei termini fino al 22 marzo anche ai procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia amministrativa e alla Corte dei Conti. Anche in questo caso, al fine di limitare il contagio, si richiede l’adozione di particolari misure organizzative fino al 31 maggio.