Il “Decreto Cura Italia” sancisce lo stop ai processi tributari. Rinviate le udienze a data successiva al 15 aprile. Sospensione dei termini anche per la notifica del ricorso di primo grado e per la mediazione. Sospese le attività di accertamento e controllo. Perplessità sul doppio binario seguito dal Governo per le proroghe.
L’articolo 83 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, ormai noto come “Decreto Cura Italia” introduce misure atte a contenere gli effetti dell’emergenza Coronavirus sulla giustizia. Con tale provvedimento vengono prontamente chiariti i dubbi sorti con l’entrata in vigore del precedente Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, evidenziati nell’articolo consultabile al link sottostante. Il nuovo decreto contiene disposizioni specifiche per i procedimenti civili e penali, ma sancisce lo stop anche per i processi tributari. Rinviate le udienze, sospesi i termini processuali. L’esecutivo va in soccorso anche degli uffici delle entrate, sospendendo i termini relativi alle loro attività. Tuttavia lascia perplessi il doppio binario seguito. Analizziamo nel dettaglio le novità in materia di giustizia.
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Stop ai processi tributari: rinvio delle udienze e sospensione dei termini
Sono rinviate a data successiva al 15 aprile tutte le udienze fissate presso le Commissioni Tributarie dal 9 marzo al 15 aprile. Il “Cura Italia” rafforza le previsioni contenute nel precedente decreto, che rinviava le sole udienze fissate fino al 22 marzo. Una estensione di eguale portata si ha in merito alla sospensione dei termini. È infatti sospeso dal 9 marzo al 15 aprile il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti instaurati dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Ma il nuovo decreto non ha solo una portata estensiva, bensì anche esplicativa. È infatti esplicitamente prevista la sospensione dei termini sia per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, che per la fase di mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992. Fugati quindi i dubbi generati dal precedente decreto, che sembrava poter avere ad oggetto le sole udienze pendenti.
La norma specifica inoltre che nei casi in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando invece il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus
È rimesso ai presidenti delle Commissioni Tributarie il compito di adottare le misure organizzative necessarie ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno degli uffici giudiziari. In particolare possono:
- limitare l’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- limitare l’orario di apertura al pubblico degli uffici;
- in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, stabilire la chiusura al pubblico;
- regolare l’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;
- scaglionare la convocazione degli utenti per orari fissi;
- adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- ordinare la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche;
- prevedere lo svolgimento da remoto delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti;
- ordinare lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Sospesi accertamenti e controlli fino al 31 maggio
Il “Decreto Cura Italia” sospende i termini anche per gli uffici degli enti impositori. In particolare è prevista la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini relativi alle attività di:
- liquidazione;
- controllo;
- accertamento;
- riscossione;
- contenzioso.
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La sospensione delle attività di accertamento e controllo rappresenta indubbiamente una buona notizia in un momento così concitato. Si potrebbe dire lo stesso in merito alla sospensione delle attività di contenzioso, se non fosse che la sospensione concessa agli enti impositori configura una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti. Infatti, come evidenziato in precedenza, la sospensione per questi ultimi vale dal 9 marzo al 15 aprile. Gli uffici delle entrate avranno quindi a disposizione ben 46 giorni in più! Pare evidente che l’esecutivo abbia seguito un doppio binario in merito alla sospensione dei termini, generando non poche perplessità. Una previsione di tale portata rischia infatti non solo di generare una forte incertezza, ma anche una chiara disparità di trattamento. Sarebbe a questo punto opportuno, se non addirittura necessario, un intervento correttivo da parte del Governo.