Guida pratica per comunicare i corrispettivi elettronici 2020 utilizzando il servizio online di Agenzia delle Entrate. Soluzione transitoria in assenza di Registratore telematico.
A partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del DLgs, n 127/15. Si tratta della normativa che prevede la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Devono comunicare i corrispettivi elettronici tutti i soggetti che ad oggi hanno la possibilità di rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi.
Come effettuare la trasmissione dei corrispettivi elettronici
L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:
- l’acquisto di un registratore telematico;
- l’adeguamento di un registratore di cassa già esistente;
- la funzione “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)” presente sul portale Fatture e Corrispettivi.
In particolare, in questo articolo forniamo alcune indicazioni per poter adempiere all’obbligo di comunicazione e trasmissione dei corrispettivi elettronici utilizzando il servizio online di Agenzia delle Entrate.
“Soluzione transitoria”
In alternativa alla possibilità di utilizzare il registratore telematico dunque, nella fase transitoria (fino al 1 Gennaio 2021) è possibile utilizzare la procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Per seguire questa procedura per la trasmissione e comunicazione telematica dei corrispettivi elettronici è necessario:
- effettuare l’accesso all’area personale sul sito di Agenzia delle Entrate mediante credenziali;
- accedere al portale “Fatture e Corrispettivi“;
- nell’area “Corrispettivi” cliccare la voce “Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)“;
- cliccando su “File corrispettivi giornalieri” si potrà procedere all’inserimento dei corrispettivi giornalieri indicando:
- data;
- aliquota IVA;
- imponibile/importo.
A questo punto il sistema provvederà automaticamente al calcolo dell’imposta. E se questa non deve essere calcolata? Semplice, selezionando “0%” nella sezione “Aliquota IVA” si potrà procedere ad individuare correttamente la natura dell’operazione. Nello specifico, se si tratta di operazioni:
- escluse ex art. 15;
- non soggette;
- non imponibili;
- esenti;
- regime del margine;
- reverse charge;
- ventilazione IVA.
Ricordiamo inoltre che, la comunicazione dei corrispettivi elettronici senza registratore telematico e utilizzando il servizio online per la fase transitoria di Agenzia delle Entrate, deve essere effettuata entro il mese successivo al compimento dell’operazione.
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