Crediti formativi Commercialisti: ecco il nuovo Regolamento

di Michele Aquilino
Crediti formativi Commercialisti

Ancora novità sulla formazione professionale continua dei Commercialisti. Eccole nei 10 punti annunciati dal Consiglio Nazionale. Arriva il nuovo Regolamento sui crediti formativi dei Commercialisti.

Dapprima annunciato dal Consiglio Nazionale e poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre 2023, arriva ufficialmente il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua (FPC) dei Commercialisti. Cosa cambia dunque, in tema di crediti formativi per i Commercialisti, atteso che ci troviamo nel primo anno del triennio formativo 2023-2025?

Vediamo di seguito il decalogo delle principali novità annunciato dal Consiglio Nazionale.

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Crediti formativi Commercialisti: le 10 novità in arrivo

Dai test di verifica della presenza negli e-learning alla formazione gratuita, dalla modifica all’elenco delle materie all’eliminazione del minimo annuale: sono 10 le novità sostanziali annunciate dal Consiglio Nazionale e presenti nel nuovo regolamento della FPC. Eccole sintetizzate di seguito.

1. Eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e di “aggiornamento”

Si tratta di una novità che comporta una revisione della equipollenza tra la formazione dei commercialisti e quella dei gestori della crisi degli OCC. D’ora in avanti, infatti, è previsto che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore che abbiano ad oggetto le materie rientranti nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore.

2. Eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni

Questa modifica comporterà che i crediti formativi per i Commercialisti saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Non sarà più necessario confermare la presenza, ma resta l’obbligo di superare un test di apprendimento per il conseguimento dei crediti, laddove previsto da specifiche normative di settore (es. in materia di Enti Locali).

3. Maturazione dei crediti formativi

Ribadito e formalizzato il criterio per cui si matura 1 CFP per 1 ora (o frazione di ora superiore ai 30 minuti) di partecipazione all’evento formativo. Sulla base di questo criterio, dunque, saranno correttamente calcolati i CFP da riconoscere nell’ambito di un determinato evento.

4. Decorrenza dell’obbligo formativo

Novità – con efficacia dal 1° gennaio 2024 – anche per quanto riguarda il momento da cui decorre l’obbligo formativo. In particolare, infatti, è stato previsto che, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l’obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all’iscrizione nell’albo e non più dall’anno successivo.

5. Riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo formativo di 20 crediti

Resta esclusivamente l’obbligo di maturare i 90 CFP nell’arco del triennio (quello attualmente in corso è 2023-2025), cade invece quello di ottenerne almeno 20 ogni anno. Il duplice effetto comporta una maggiore flessibilità nell’arco del triennio per gli iscritti, nonché una semplificazione nei controlli degli Ordini (che non dovranno più avvenire ogni anno). A tal proposito è inoltre chiarito che ci sarà un solo caso di riportabilità dei CFP da un triennio allaltro, e riguarderà esclusivamente i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.

6. Modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento

È stabilito che le richieste di accreditamento – a prescindere dal tipo di soggetto che propone gli eventi (Ordini o altri soggetti autorizzati) – debbano essere presentate con almeno 30 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento dell’evento stesso.

7. Formazione gratuita erogata dagli Ordini

Per gli Ordini Territoriali di minori dimensioni (fino a 200 iscritti) è stata ridotta la quantità di ore minime di formazione da erogare ogni anno, con il limite dimezzato da 30 a 15 ore annue.

8. Riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati

Ecco come funzionerà il nuovo meccanismo di contribuzione al Consiglio Nazionale e di redistribuzione dei contributi. I soggetti autorizzati che organizzano l’evento dovranno versare al Consiglio Nazionale:

  • per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento;
  • per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento.

Il sistema di redistribuzione dei contributi, sempre gestito dal Consiglio Nazionale, seguirà le seguenti regole di ripartizione:

  • il 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti;
  • il 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali;
  • infine, il restante 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati.

9. Autorizzazione dei soggetti terzi

Per i soggetti esterni che intendono erogare la formazione a favore degli iscritti, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per:

  • amministratori;
  • soci illimitatamente responsabili;
  • rappresentanti legali;
  • componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria.

10. Modifiche all’elenco materie

Le materie del Gruppo B sono state rinominate “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione”. È stata inoltre inserita la lettera “B.5. Anticorruzione”, che tuttavia non costituisce materia obbligatoria.

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