A partire dal 1° luglio vengono aggiornate le intensità di aiuto massime previste dai regolamenti europei. Ecco dunque una guida aggiornata alla misura, con un approfondimento sulla cumulabilità della Nuova Sabatini con altri incentivi per l’anno 2023
L’incentivo Beni Strumentali “Nuova Sabatini”, introdotto per la prima volta nel 2013, ha subito nel corso degli anni diverse modifiche. La Legge di Bilancio 2022 ha apportato nuovi correttivi ad una disciplina di per sé già articolata, rifinanziando l’incentivo fino al 2027 e modificando le modalità di erogazione. Da ultima, la Circolare Direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022 ha modificato la procedura di accesso all’incentivo. Dal 2023, infatti, la presentazione delle domande avviene totalmente con modalità telematiche. Da ultimo, poi, i nuovi regolamenti europei vanno a rideterminare i limiti delle intensità di aiuto massime concedibili in rapporto agli investimenti. Scopriamo dunque nel dettaglio tutte le regole sulla cumulabilità della Nuova Sabatini a partire dal 1° luglio 2023.
Nuova Sabatini 2023: l’incentivo in breve
Soggetti beneficiari
L’incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI). Queste devono possedere una serie di requisiti al momento della presentazione della domanda. Nello specifico, possono accedere alla Nuova Sabatini le imprese che:
- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro Imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dunque non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
- hanno sede in uno Stato Membro, purché provvedano all’apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l’ultimazione dell’investimento.
L’accesso all’incentivo è rimesso alla richiesta di un finanziamento bancario. Il contributo è concesso infatti solo a seguito dell’adozione di un delibera di finanziamento. Esso deve inoltre essere erogato da una banca o un intermediario che ha aderito all’addendum alla convenzione tra il Mise, l’Abi e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
Scarica l’elenco delle banche e degli intermediari aderenti
Tipologie di investimenti agevolati
Gli investimenti devono essere finalizzati a:
- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi di uno stabilimento destinato alla chiusura (da terzi che non hanno rapporti con l’acquirente), ma solo se l’operazione avviene a condizioni di mercato.
Il finanziamento agevolato deve riguardare un investimento in beni strumentali nuovi. Tra questi, nello specifico, sono ammessi investimenti relativi a:
- impianti e macchinari (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.2);
- attrezzature industriali e commerciali (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.3);
- altri beni (ossia quelli classificabili nello Stato Patrimoniale alla voce B.II.4);
- software e tecnologie digitali.
Sono invece sempre escluse spese relative a terreni e fabbricati, beni usati o rigenerati, immobilizzazioni in corso e acconti.
Gli investimenti devono in ogni caso rispettare i requisiti:
- dell’autonomia funzionale dei beni (è escluso dunque l’acquisto di componenti o parti che non rispettano tale requisito);
- della correlazione dei beni con l’attività produttiva svolta dall’impresa.
L’ammontare dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in contributo erogato dal Mise a seguito della concessione di un finanziamento bancario da parte di uno degli intermediari aderenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento o dal leasing. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia fino all’80% del “Fondo di garanzia per le PMI”. Esso deve:
- avere durata durata non superiore a 5 anni;
- essere di importo compreso tra i 20.000 euro i 4.000.000 di euro;
- essere interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
Il contributo è determinato in misura pari agli interessi, convenzionalmente calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e con un tasso pari al:
- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali o in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (cosiddetti investimenti “industria 4.0);
- 3,575% per gli investimenti green.
I beni rientranti negli investimenti “industria 4.0”, che danno quindi diritto ad un contributo maggiore, sono indicati nell’Allegato 6/A (beni materiali) e nell’Allegato 6/B (beni immateriali) alla Circolare del Mise n. 14036 del 15 febbraio 2017. È possibile richiedere un parere sulla riconducibilità dei beni oggetto dell’investimento a quelli elencati nei citati allegati inviando una pec all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it.
Per approfondire le modalità di trasmissione, gli adempimenti previsti per l’erogazione del contributo e tanto altro, consulta l’articolo dedicato al seguente link.
Leggi di più: Nuova Sabatini 2023: invio telematico delle domande
Cumulabilità Nuova Sabatini 2023: nuovi limiti a partire dal 1° luglio 2023
Per le concessioni effettuate a partire dal 1° luglio 2023, i limiti delle intensità di aiuto massime concedibili variano in funzione dei nuovi regolamenti europei ABER e FIBER. Nel dettaglio, per il settore:
- della produzione dei prodotti agricoli l’intensità agevolativa massima è del 65% (regolamento UE n. 2022/2472 – ABER);
- della pesca e dell’acquacoltura l’intensità agevolativa massima è del 50% (regolamento UE n. 2022/2473 – FIBER);
- “altro” le intensità agevolative massime sono del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese (regolamento UE n. 651/2014 – GBER).
Cumulabilità con altri aiuti di Stato sulle medesime spese
Come chiarito anche dalla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, la Nuova Sabatini è cumulabile con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi a titolo di de minimis. Il cumulo tra gli incentivi riferiti agli stessi costi ammissibili non deve portare al superamento dell’intensità d’aiuto o dell’importo dell’aiuto più elevati applicabili. Dunque, laddove il cumulo sia consentito anche delle specifiche norme che disciplinano gli incentivi in questione, non è possibile superare:
- l’intensità di aiuto più elevata applicabile alle agevolazioni Nuova Sabatini ai sensi del regolamento di esenzione per categoria pertinente in funzione dell’attività economica svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano in “de minimis”;
- l’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fra quelli applicabili agli aiuti in questione, in base al regolamento di esenzione pertinente in funzione dell’attività svolta dall’impresa beneficiaria, laddove le ulteriori agevolazioni cumulate siano concesse in regime di esenzione.
Nuova Sabatini sempre cumulabile con il Credito d’imposta beni strumentali
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e più volte modificato, non costituisce un aiuto di Stato. Si tratta, infatti, di una misura fiscale di carattere generale, applicabile alla generalità delle imprese. Pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini.
Resta fermo quanto previsto dalla già richiamata Legge di Bilancio 2020 (nello specifico dall’art. 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), la quale stabilisce che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, a patto che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Leggi di più: Credito d’imposta beni strumentali 2023: la guida completa
Cumulabilità Nuova Sabatini 2023 con il Credito d’imposta Mezzogiorno
La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In questo caso, tuttavia, il credito d’imposta costituisce un aiuto di Stato. Questo comporta la necessità di rispettare i limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore (vedasi il paragrafo dedicato).
Gli aiuti di stato richiesti sui medesimi beni per cui si fruisce della Nuova Sabatini devono essere indicati nella domanda di agevolazione. Nello specifico:
- le agevolazioni richieste ma non ottenute devono essere indicate nell’apposita tabella, riportando gli importi richiesti;
- in relazione ad agevolazioni pubbliche ottenute, devono essere riportati nella domanda gli estremi dei provvedimenti di concessione, specificando nell’apposita tabella gli importi, l’equivalente sovvenzione lordo e l’intensità d’aiuto massima applicabile.
Leggi di più: Resto al Sud 2023: la disciplina aggiornata dell’incentivo