Il 22 Ottobre 2021 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. 146/2021) il quale prevede importanti novità anche per il mondo del lavoro. Facciamo dunque il punto della situazione sulle disposizioni introdotte in materia giuslavoristica.
La prima e più importante novità del Decreto Fiscale 2021 per i datori di lavoro è il rifinanziamento del fondo destinato a coprire gli oneri derivanti dagli eventi di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Fino al 31 Gennaio 2020 l’indennità per tali eventi è stata a totale carico dell’INPS, sebbene anticipata dal datore di lavoro. Nel 2021, a causa dell’esaurimento dei fondi destinati alla copertura economica, l’Ente è stato costretto a rigettare sempre più domande di ammissione al trattamento. E’ stata quindi prevista, fino al 31 Dicembre 2021, l’equiparazione degli eventi di quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico. Si deve tuttavia premettere che il rimborso degli oneri sostenuti a causa degli eventi di quarantena è di carattere forfettario.
Infatti, per il periodo che va dal 31 gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021, i datori di lavoro avranno diritto ad un rimborso degli oneri sostenuti relativi ai propri dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto, nella misura massima di 600 € per lavoratore. Condizione necessaria per ottenere il rimborso è la presentazione di apposita domanda da parte del datore di lavoro.
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Decreto Fiscale 2021: nuove settimane di Cassa Integrazione
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare:
- domanda di assegno ordinario;
- domanda di cassa integrazione in deroga;
per una durata massima di 13 settimane nel periodo dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2021, prevista quale data di fine dello stato di emergenza. La misura è riconosciuta ai soli datori di lavoro cui sia stato autorizzato l’intero periodo di 28 settimane, laddove decorso.
Per il settore tessile/abbigliamento, è previsto un intervento di cassa integrazione ad hoc di 9 settimane nel periodo tra il 1 Ottobre e il 31 dicembre 2021.
Le domande di accesso ai trattamenti sopra menzionati devono essere inoltrate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione / riduzione delle attività (30 novembre se la sospensione inizia ad Ottobre).
Per i nuovi trattamenti di cassa integrazione, invece, non è previsto alcun contributo addizionale.
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Le novità in materia di sicurezza sul lavoro
Viene potenziato il potere di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso una modifica dell’art. 13 del T.U. Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) per rendere più incisivi i poteri dell’Istituto in materia di vigilanza ed ispezioni sul luogo di lavoro.
Ulteriore e rilevante novità riguarda i provvedimenti di sospensione dell’attività aziendale per impiego di personale in nero. La novità consiste nell’abbassamento della soglia limite di personale irregolare (che cioè non risulti dalle scritture in possesso dell’azienda o da altre comunicazioni obbligatorie) ai fini dell’irrogazione della sanzione sospensiva, che scende dal 20% al 10% della forza lavoro.
Il provvedimento sospensivo, per effetto di un’ulteriore modifica, scatterà immediatamente a fronte delle “gravi violazioni” prevenzionistiche (e non più, come prima, a seguito di “reiterate violazioni”).
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Decreto Fiscale 2021: rifinanziato il Reddito di Cittadinanza
Il DL Fiscale assegna nuove risorse anche in materia di Assegno Unico Familiare e Reddito di Cittadinanza. In particolare:
- Il fondo Assegno Unico cresce di 6 miliardi di euro a partire dal 2022. Si ricorda che, allo stato attuale, è prevista una normativa ponte per la misura che prenderà il via definitivo dal Gennaio del 2022.
- Il Reddito di Cittadinanza ottiene una dote aggiuntiva di 200 milioni di euro per il 2021.
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