Il Decreto Green Pass arriva in Gazzetta Ufficiale e introduce cambiamenti rilevanti sui luoghi di lavoro. Regole specifiche per il settore pubblico e per quello privato. Quali rischi per i trasgressori? A quanto ammontano le sanzioni?
Il c.d. decreto “Green Pass”, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In quest’articolo andremo ad esaminare le novità per il mondo del lavoro e le conseguenze per i lavoratori sprovvisti di certificazione.
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Decreto Green Pass: le novità per il pubblico impiego
Dal 15 Ottobre e fino al 31 Dicembre 2021 è fatto obbligo ai dipendenti pubblici, per accedere ai luoghi di lavoro, di possedere ed esibire (su richiesta) la certificazione verde COVID-19.
La disposizione si applica a numerose categorie di lavoratori, che potremmo così sintetizzare:
- Personale delle amministrazioni statali, di regioni ed enti locali
- Personale di università, istituti e scuole di ogni ordine e grado
- Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
- Personale degli enti pubblici economici e non economici
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti e degli organi di rilievo costituzionale
La disposizione tocca altresì coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni.
I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative per le verifiche e dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e delle contestazioni.
Cosa rischia il dipendente pubblico inadempiente?
Qualora il dipendente pubblico fosse sprovvisto di certificazione al momento della richiesta o comunichi di non esserne in possesso, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021.
Al lavoratore sarà inibito l’accesso al luogo di lavoro e per i giorni di assenza ingiustificata non sarà erogata la retribuzione né altro emolumento.
Restano preclusi i procedimenti disciplinari ed il lavoratore, assente ingiustificato, ha diritto alla conservazione del posto.
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Decreto Green Pass: le novità per il settore privato
Più articolata la materia nel settore privato, dove abbiamo norme differenti per le aziende:
- con almeno 15 dipendenti;
- con meno di 15 dipendenti.
Aziende private con almeno 15 dipendenti
Per quanto riguarda le aziende con almeno 15 dipendenti, si rimanda a quanto esposto sopra per il pubblico impiego. Le disposizioni riguardano chiunque svolga una attività nel settore privato, anche per i volontari e per soggetti che svolgono attività di formazione. I datori di lavoro privati dovranno, entro il 15 Ottobre, definire le modalità dei controlli e i soggetti adibiti alle verifiche.
Il lavoratore sprovvisto di Certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato dal primo giorno e gli sarà inibito l’accesso al luogo di lavoro, con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento.
La disposizione si applica anche a colf e badanti, autonomi e P.IVA.
Aziende private con meno di 15 dipendenti
Soltanto nelle aziende con meno di 15 dipendenti, e soltanto dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà:
- Assumere un lavoratore in sostituzione;
- Sospendere il lavoratore sprovvisto di certificazione per una durata massima pari a quella del contratto di sostituzione.
Il contratto con il quale si assume il lavoratore in sostituzione non potrà avere durata superiore a 10 giorni e sarà rinnovabile per una sola volta, fermo restando il limite del 31 Dicembre 2021.
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Decreto Green Pass: cosa succede in caso di violazioni?
Nel caso in cui si ammetta al lavoro un dipendente privo di certificazione verde COVID-19 si mette a rischio la prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov-2. Le sanzioni, pertanto, in conseguenza di controlli, possono essere molto salate.
Sono previste infatti:
- Sanzioni pecuniarie amministrative da 600 a 1.500 euro per il lavoratore che, privo di green pass, venga sorpreso all’interno del luogo di lavoro
- Sanzioni pecuniarie amministrative da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non ha predisposto gli opportuni controlli
Le pene sono più severe nel caso si presenti una certificazione falsa: in questo caso l’autore dovrà rispondere di falsità materiale (reclusione da sei mesi a 3 anni) o di sostituzione di persona (nel caso si utilizzi il green pass di qualcun altro, reato punito con reclusione fino ad un anno). Si tratta di reati procedibili d’ufficio e chiunque potrà denunciarli (sia il personale addetto alle verifiche che un’altra persona).
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