Ancora dei passi in avanti nel processo di digitalizzazione del contenzioso. Con l’ordinanza n. 28175 del 10.12.2020 arriva un’importante apertura della Cassazione sul deposito telematico delle memorie. Ecco le ultime novità.
Con l’ordinanza n. 28175 del 10.12.2020 la Corte di Cassazione affronta il tema dell’ammissibilità del deposito telematico delle memorie illustrative ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., tramesse dal difensore del ricorrente a mezzo PEC e pervenuta all’indirizzo PEC della Cassazione. Nel caso di specie non era più operante il Protocollo d’intesa del 9 aprile 2020, sottoscritto tra la Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine forense. Ricordiamo, infatti, che il Protocollo ha esaurito i suoi effetti in data 31 luglio 2020.
La questione riveste particolare rilevanza perché il processo telematico non è stato ancora esteso dal legislatore al giudizio di cassazione, che è tuttora un processo analogico, con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni a cura della Cancelleria.
Con particolare riguardo alla presentazione delle memorie ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., la Corte di Cassazione, con diverse pronunce (Cass., sez. 6-3, 19/01/2017, n. 1349; Cass., sez. 6-3, 7/02/2017, n. 3264 e Cass. sez. 6-2, 3/03/2017, n. 5460), aveva in precedenza ritenuto irrituale il deposito delle memorie trasmesse a mezzo PEC.
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L’orientamento della Cassazione nel recente passato
Nella stessa linea, è stato affermato che “in tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essedo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso ed il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole” (Cass., sez. 6-3, 10/08/2017, n. 19988).
Spedizione di atti processuali a mezzo posta
L’art. 134, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. prevede che il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione. La Cassazione spiega, in particolare, che questo comma non è applicabile per analogia al deposito della memoria ex art.378 cod. proc. civ.. Ciò in quanto questo ultimo termine è diretto esclusivamente ad assicurare al giudice e alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo, rispetto all’udienza di discussione, ritenuto necessario dal legislatore (Cass., sez. 1, 5/03/2019, n. 6386) e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti (Cass, sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).
In applicazione del medesimo principio, la Corte ha affermato che le memorie ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., se depositate a mezzo posta, vanno dichiarate inammissibili ed il loro contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia il disposto dell’art. 134, comma 5, disp. att. cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 27/04/2020, n. 8216; Cass., sez. 6-3, 27/11/2019, 31041; Cass., sez. 2, 19/04/2016, n. 7704).
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Deposito telematico delle memorie: l’apertura della Cassazione
Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ritiene però che le argomentazioni che sorreggono le pronunce sopra richiamate perdono consistenza nel caso di trasmissione della memoria a mezzo PEC. Ciò per due ragioni:
- la sostanziale contiguità cronologica tra la spedizione del messaggio e la consegna telematica;
- il fatto che la diversa modalità di deposito non impedisce che l’atto, seppure pervenuto presso la Cancelleria con modalità diverse dal deposito cartaceo, possa essere preso in considerazione dal Collegio se posto alla sua attenzione.
Infatti, qualora il file, munito di certificazioni informatiche e proveniente dall’indirizzo indicato dal difensore in sede di costituzione, sia stato regolarmente ricevuto, stampato ed inserito nel fascicolo d’ufficio a disposizione del Collegio e delle altre parti, risulta pienamente garantito il diritto di prendere cognizione del contenuto della memoria entro un tempo ragionevole, dovendo in ogni caso, ai fini della sua tempestività, aversi riguardo esclusivamente alla data di ricezione del documento da parte della Cancelleria.
Tale conclusione risulta rafforzata dalla considerazione che, per espressa previsione di legge (abrogato art. 48 del d.lgs. n. 82 del 2005 e ora vigente art. 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo), la PEC viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno. L’equivalenza trova ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine a:
- l’identificazione del mittente, documentabile attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario;
- l’avvenuta ricezione dell’atto, documentabile, nel caso della PEC, grazie alla ricevuta di accettazione.
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Il principio di strumentalità delle forme
Per l’ammissibilità del deposito irrituale della memoria a mezzo PEC depone, d’altro canto, il principio cardine di strumentalità delle forme, desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 3/11/2011, n. 22726; Cass., sez. U, 18/04/2016; n. 7665; Cass., sez. 2, 12/05/2016, n. 9772), siccome prescritte dalla legge non per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma in quanto strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come il traguardo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire; con conseguente irrilevanza della eventuale inosservanza della prescrizione formale se l’atto viziato ha comunque raggiunto lo scopo cui è destinato.
Muovendosi in tale prospettiva, le Sezioni Unite della Corte, esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, con la sentenza del 4 marzo 2009, n. 5160, sono giunte alla conclusione che l’attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e del loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, e in nessun caso da quello di spedizione (in senso conforme, Cass., sez. 1, 17/06/2015, n. 12509).
Un iter logico-giuridico culminato nell’ultima ordinanza
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto che la memoria ex art. 380-bis.1. cod. proc. civ., tempestivamente consegnata alla cancelleria della sezione competente a mezzo di PEC proveniente dall’indirizzo indicato dal difensore del ricorrente in sede di costituzione, costituisce difesa utilizzabile e può essere legittimamente esaminata, essendo stato il relativo file regolarmente ricevuto, stampato e inserito dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio.
Un’apertura sicuramente importante in attesa dell’avvio, ormai imminente, del processo telematico anche in Corte di Cassazione. Scarica dunque il testo dell’ordinanza n. 28175 del 10.12.2020:
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