L’acquisto o la costruzione di box o posti auto pertinenziali ad un’abitazione da diritto ad un detrazione pari al 50% dei costi di realizzazione. Scopri nel dettaglio tutti i casi in cui è prevista la detrazione per box auto e la documentazione da conservare.
Non tutti sanno che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi annovera tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Da qui discende che la costruzione o l’acquisto di un garage di nuova costruzione dà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese di realizzazione. Scopri nel dettaglio in quali casi è possibile godere della detrazione box auto, quali sono gli adempimenti richiesti e la documentazione da conservare.
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Detrazione box auto: la casistiche ammesse
La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro. Ciò premesso, entriamo nel merito dei casi in cui si ha diritto alla detrazione. La normativa prevede il riconoscimento della detrazione per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune. Un primo dato è quindi la necessità del vincolo di pertinenzialità con un immobile ad uso abitativo. Attenzione: non per forza deve trattarsi dell’abitazione principale. Si evidenzia poi che le spese oggetto di detrazione sono quelle relative alla realizzazione: per tale motivo danno diritto all’agevolazione solo gli interventi di nuova costruzione. Tra essi è possibile distinguere due diverse fattispecie:
- l’acquisto del box pertinenziale dal costruttore;
- la costruzione del box pertinenziale.
Acquisto del box pertinenziale: condizioni e documenti da conservare
Si ha diritto alla detrazione per l’acquisto di un box auto quando ricorrono le seguenti condizioni:
- esiste un vincolo di proprietà o un patto di vendita di cosa futura (ad esempio un compromesso);
- il box o il posto auto è (o diventerà una volta ultimata la sua realizzazione) una pertinenza di un’abitazione di proprietà del contribuente;
- la ditta costruttrice documenta i costi imputabili alla sola realizzazione, distinguendoli dagli altri costi che non danno diritto alla detrazione.
I documenti di cui il proprietario deve essere in possesso per usufruire della detrazione sono:
- atto di acquisto o preliminare di vendita registrato dal quale si evinca la pertinenzialità;
- dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione;
- bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.
Solo nel caso di acquisto box (non per la costruzione) è possibile effettuare il pagamento con mezzi diversi dal bonifico. Tale pagamento deve necessariamente avvenire in presenza del notaio. Inoltre, il contribuente deve ottenere dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
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Costruzione del box pertinenziale: condizioni e documenti da conservare
Si ha diritto alla detrazione anche nel caso di costruzione di un nuovo box auto. La condizione da rispettare è che esso sia pertinenza di un immobile abitativo (anche nel caso in cui quest’ultima non sia ancora ultimata). I lavori di costruzione possono anche essere realizzati in economia. La detrazione è calcolata sulle spese documentate ed effettuate tramite bonifico.
Il proprietario, per godere dell’agevolazione, deve essere in possesso:
- della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione;
- dei bonifici bancari o postali per i pagamenti effettuati.
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Detrazione box auto: chi ne ha diritto?
A beneficiare della detrazione è chi ha concretamente disposto il pagamento tramite bonifico. Il beneficiario della detrazione può essere:
- il proprietario del box o posto auto;
- un suo familiare convivente;
- un suo convivente di fatto.
Il diritto alla detrazione sorge nell’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa. La detrazione del 50% è scontata in 10 quote annuali di pari importo.
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