Le detrazioni in Dichiarazione dei Redditi seguono sempre regole e limiti molto precisi. Le spese universitarie e di istruzioni sono fra quelle che suscitano il maggiore interesse. Vediamo le norme vigenti in base anche ai chiarimenti più recenti dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione delle spese universitarie spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri. La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione (per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR);
- master universitari (un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata);
- corsi di perfezionamento;
- corsi di dottorato di ricerca (ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione);
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (i corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado).
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
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Quali sono le spese universitarie detraibili?
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- le spese sostenute per la cosiddetta “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione spetta per le spese sostenute nel corso dell’anno d’imposta, anche se riferite a più anni.
La detrazione non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1);
- le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
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Quali sono i limiti alla detrazione delle spese universitarie?
La detrazione spetta nella misura del 19% dell’intera spesa sostenuta per la frequenza di università statali. In caso di iscrizione ad un’università non statale, l’importo detraibile deve rispettare determinati limiti definiti con decreto ministeriale. I limiti variano in base all’area disciplinare e alla collocazione geografica dell’Ateneo frequentato. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei limiti di detraibilità per le spese di frequenza di università non statali:
Di seguito, invece, la spesa massima detraibile per la frequenza di dottorati, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento e master di I e II livello:
Ai fini della collocazione geografica degli Atenei, si tenga presente la seguente divisione per regioni:
- NORD: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto;
- CENTRO: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;
- SUD E ISOLE: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
In caso di frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione si fa riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
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Quali documenti bisogna conversare?
Per provare il diritto alla detrazione delle spese universitarie è necessario conservare la seguente documentazione:
- ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno di riferimento;
- per i soli corsi di specializzazione in psicoterapia, attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MIUR.
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