Il modello della Dichiarazione IVA 2024 è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Possibilità di inviare il modello telematicamente dal 1 febbraio al 30 aprile. Leggi l’articolo per saperne di più!
Tra i modelli proposti con il Provvedimento n. 8230 del 15 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvano il modello della Dichiarazione IVA 2024 relativo all’anno 2023.
Da quest’anno, i contribuenti potranno inviare la Dichiarazione IVA telematicamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite:
- intermediario;
- altri soggetti incaricati;
- società appartenenti al gruppo.
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Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA
Sono obbligati alla presentazione della Dichiarazione IVA 2024 tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali.
Invece, sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti;
- coloro che per tutto il 2023 si sono avvalsi del regime forfetario;
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA;
- i soggetti passivi d’imposta che hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- coloro che hanno esercitato l’opzione di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000.
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Dichiarazione IVA 2024: caratteristiche
Nello specifico, il sopracitato provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha approvato:
- il Modello IVA/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
- il Modello IVA BASE/2024 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.
Ovviamente, degli stessi sono disponibili anche le relative istruzioni.
Novità per il 2024
Relativamente al 2024, le novità in materia di Dichiarazione IVA sono:
- la possibilità di compilare e trasmettere il Modello IVA Base al posto del Modello IVA 2024 riservata ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva;
- la rimodulazione dei righi riferiti ai quadri VE e VF;
- nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari;
- è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
- aggiunta, nel quadro VE sezione 1, una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive;
- soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%.
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