Scade il prossimo 30 giugno il termine di versamento dei Diritti Camerali 2020. Obbligati al versamento tutti gli iscritti al Registro delle Imprese. Scopri gli importi dovuti per l’anno 2020.
È ormai prossima la scadenza di versamento dei Diritti Camerali 2020. Tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese sono obbligati al pagamento. Gli importi variano a seconda del tipo di impresa. Le imprese iscritte alla sezione ordinaria pagano un importo proporzionale al fatturato prodotto nel corso del 2019. Le imprese iscritte nelle sezioni speciali pagano invece degli importi determinati in misura fissa. Scopriamo quindi gli importi dovuti e le modalità di versamento.
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Diritto Camerale 2020: gli importi per gli iscritti alla Sezione Speciale
Il versamento dei Diritti Camerali è dovuto in base a quanto stabilito dall’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (come modificata dal D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23). Sono obbligati al versamento tutte le imprese iscritte o annotate al Registro Imprese e tutti i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
Le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro Imprese e i Soggetti REA sono tenuti al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa. Gli importi da versare entro il 30 giugno 2020, che variano a seconda delle tipologia di impresa, sono riportati nella seguente tabella:
TIPO DI IMPRESA | SEDE | UNITÀ LOCALE |
Imprese individuali (piccoli imprenditori) | € 53,00 | € 11,00 |
Società semplici agricole | € 60,00 | € 12,00 |
Società semplici non agricole | € 120,00 | € 24,00 |
Società tra professionisti | € 120,00 | € 24,00 |
I soggetti iscritti al REA (associazione, fondazione, parrocchia, asilo, ecc.) devono versare un importo fisso pari a 18 euro per la sola sede. Le imprese con sede principale all’estero devono versare 66 euro per ogni unità locale o sede secondaria.
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Diritto Camerale 2020: gli importi per gli iscritti alla Sezione Ordinaria
Gli importi per le imprese iscritte alle Sezione Ordinaria del Registro Imprese sono invece determinati proporzionalmente al fatturato. Fanno eccezione le sole imprese individuali iscritte alla Sezione Ordinaria, che devono versare in misura fissa 120 euro per la sede e 24 euro per ogni unità locale. Per tutte le altre imprese iscritte alla Sezione Ordinaria, gli importi da versare sono determinati applicando al fatturato le aliquote riportate nella seguente tabella:
FATTURATO 2019 | ALIQUOTA |
Fino a 100.000 euro | € 200 (misura fissa) |
Oltre 100.000 euro fino a 250.000 euro | 0,015% |
Oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro | 0,013% |
Oltre 500.000 euro fino a 1.000.000 euro | 0,010% |
Oltre 1.000.000 euro fino a 10.000.000 euro | 0,009% |
Oltre 10.000.000 euro fino a 35.000.000 euro | 0,005% |
Oltre 35.000.000 euro fino a 50.000.000 euro | 0,003% |
Oltre 50.000.000 euro | 0,001% (fino a massimo 40.000 euro) |
Gli importi così determinati devono prima essere ridotti del 50% e poi maggiorati del 20%. Si avrà quindi, ad esempio, un importo in misura fissa pari a 120 euro se si rientra nel primo scaglione. Si ha invece un importo massimo pari a 24.000 euro. La riduzione del 50% e la successiva maggiorazione del 20% sono previste rispettivamente da un Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2015 e da un Decreto Ministeriale del 12 marzo 2020.
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Come versare i Diritti Camerali 2020
I soggetti dotati di partita Iva devono versare obbligatoriamente i Diritti Camerali con modello F24. Vediamo quindi come compilare in modo corretto il modello. Nella sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” vanno riportati i seguenti dati:
- codice ente/codice comune: indicare nelle prime due caselle da sinistra il codice della Camera di Commercio di appartenenza;
- ravv./immob.variati/acc./saldo/n.immobili: non compilare
- codice tributo: 3850
- rateazione: non compilare
- anno di riferimento: 2020
- importi a debito versati: importo del diritto annuale dovuto, calcolato seguendo le indicazioni fornite sopra;
- importi a credito compensati: non compilare
I soggetti non dotati di partita Iva possono effettuare il pagamento anche tramite PagoPA, collegandosi al sito dirittoannuale.camcom.it.
Conguaglio dei Diritti Camerali per imprese neoiscritte
Le imprese neoiscritte al Registro Imprese devono effettuare il versamento dei Diritti Camerali per il primo anno di iscrizione:
- contestualmente all’atto di iscrizione, tramite il portale Telemaco;
- entro 30 giorni dalla presentazione della pratica iscrizione, con modello F24.
Questa circostanza ha comportato per molte imprese costituite prima del 12 marzo 2020 la determinazione e il versamento dei Diritti Camerali senza la maggiorazione del 20%. In questo caso si può procedere al conguaglio senza sanzioni entro il 30 novembre 2020 utilizzando il modello F24.
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È possibile ravvedere i Diritti Camerali?
La risposta è affermativa. Nel caso in cui non si rispetti la scadenza del 30 giugno prevista per il versamento, è possibile sanare la propria posizione in due modi:
- versando l’importo dovuto con una maggiorazione dello 0,40% entro 30 giorni dalla scadenza naturale;
- calcolando il ravvedimento operoso e versando le relative quote di interessi e sanzioni.
I codici tributo da utilizzare in caso di ricorso al ravvedimento sono:
- 3850 per il diritto annuale;
- 3851 per gli interessi;
- 3852 per le sanzioni.
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