L’obbligo di emissione del documento commerciale è previsto da un decreto del MEF. Ma quali rischi comporta per l’esercente e il consumatore il suo mancato rilascio? Ecco un quadro d’insieme
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha di recente modificato il regime sanzionatorio per violazioni in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La norma non tocca invece il tema correlato dell’emissione del Documento Commerciale.
Tale documento ha nell’immaginario collettivo sostituito il vecchio scontrino fiscale, pur avendo in concreto una valenza ben diversa (come vedremo in seguito). Ma quali sono i rischi connessi alla mancata emissione del Documento Commerciale? Sono previste sanzioni a carico di esercenti e consumatori? Scopriamolo insieme.
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Come il Documento Commerciale ha sostituito lo scontrino e la ricevuta fiscale
Si è concluso il 31 dicembre 2020 l’iter che ha modificato la procedura di registrazione dei corrispettivi. In particolare, è cambiata la modalità di adempimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Infatti, tale obbligo, un tempo adempiuto mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696), viene oggi assolto direttamente con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, del D.L. 127 del 2015.
Tuttavia, tale norma nulla ha previsto con riferimento all’obbligo di emissione di un qualsivoglia documento cartaceo da consegnare al consumatore. A riguardo è quindi intervenuto il MEF con il Decreto 7 Dicembre 2016. L’art. 1 del citato decreto ha istituito l’obbligo per gli esercenti di documentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un Documento Commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
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Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: il nuovo regime sanzionatorio
Il D.L. 127 del 2015 nulla ha previsto con riferimento al regime sanzionatorio in caso di errori dolosi o colposi attinenti al nuovo regime di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In tal senso è però intervenuta la Legge di Bilancio 2021.
Nello specifico, il legislatore ha previsto una sanzione:
- di importo minimo di €500,00 e pari al 90% dell’IVA corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso in caso di:
- mancata o non tempestiva memorizzazione dei corrispettivi giornalieri;
- mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri (confermato il termine di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione);
- memorizzazione di dati incompleti o non veritieri;
- trasmissione di dati incompleti o non veritieri;
- mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico (RT), senza che l’esercente si adoperi per eseguire la procedura alternativa di annotazione dei corrispettivi incassati nel periodo di malfunzionamento del registratore in un apposito registro cartaceo;
- di €100,00 per ciascuna trasmissione in caso di omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, anche se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- da €250,00 a €2.000,00 se in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico (RT) l’esercente non richieda tempestivamente l’intervento per la manutenzione;
- da €1.000,00 a €4.000,00 in caso di mancata installazione del registratore telematico (RT);
- una sanzione da €3.000,00 a €12.000,00 nel caso in cui il registratore di cassa venga manomesso o alterato, salvo che il fatto costituisca reato.
Sono inoltre previste sanzioni accessorie non pecuniarie, quali la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, se sono contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni dell’obbligo di tempestiva memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, ovvero di memorizzazione e trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Nulla, invece, è stato disposto in caso di mancata emissione del Documento Commerciale.
Perché non è sanzionata la mancata emissione del Documento Commerciale?
Il legislatore del 2015 nulla aveva disposto con riferimento al tema del Documento Commerciale, tanto che si è reso necessario l’intervento del MEF. Allo stesso modo, la Legge di Bilancio 2021 non disciplina un suo regime sanzionatorio. A cosa è dovuta tale mancanza?
Il motivo è presto detto. Come evidenziato in precedenza, l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi ha sostituito la precedente modalità d’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale. Sicché, il nuovo Documento Commerciale non ha alcuna valenza fiscale, a differenza del vecchio scontrino o della vecchia ricevuta fiscale. Come dice letteralmente la definizione, il Documento Commerciale è un documento idoneo a rappresentare le operazioni esclusivamente ai fini commerciali. Quindi, è il contratto che certifica a livello privatistico l’esecuzione dell’obbligazione.
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La rilevanza civilistica del Documento Commerciale
Se è vero che non sussiste alcuna sanzione in caso di mancato rilascio del Documento Commerciale, nonostante l’obbligo istituito dal Decreto 7 Dicembre 2016, questo resta un documento di interesse privatistico per le parti contraenti, in particolare per il consumatore. Infatti, senza di esso non sarebbe ad esempio possibile effettuare un reso riferito all’acquisto di un bene con dei difetti di fabbrica. Ciò in quanto mancherebbe il contratto che attesta l’esecuzione dell’operazione.
Fanno eccezione i casi in cui il consumatore richieda l’emissione della fattura. Tale documento, infatti, ha rilevanza sia fiscale che commerciale.
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