Edilconnect: nuovo alert per il DURC di congruità in edilizia

di Sandro Susini
Edilconnect

A regime dal 1° marzo 2023, su Edilconnect, la nuova procedura di alert valida per tutti i cantieri pubblici e privati. L’impatto sui DURC di congruità.

Il Durc di congruità dell’incidenza della manodopera è stato introdotto dall’articolo 8 comma 10-bis Decreto Semplificazioni del 2020 – Dl 76 del 16 luglio 2020, e si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, eseguito da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La verifica di congruità della manodopera interessa il settore edile. In esso sono ricomprese tutte le attività – comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori – per cui trovano applicazione i CCNL Edilizia stipulati dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, dunque la verifica della congruità si applica nell’ambito:

  • dei lavori pubblici;
  • dei lavori privati con valore pari o superiore a 70.000 euro.

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Edilconnect: la nuova procedura di alert a regime dal 1° marzo 2023

L’accordo sottoscritto lo scorso 7 dicembre da tutte le parti sociali del settore edile ha stabilito l’entrata a regime – dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri – di una nuova procedura di alert veicolata dal sistema CNCE Edilconnect. In sostanza, dal 1° marzo 2023, a seguito della denuncia di un nuovo lavoro alla Cassa Edile, sarà trasmessa dalla stessa una Pec all’impresa affidataria (e al committente, in caso di appalto pubblico). La finalità di questa procedura è informare dell’obbligo della verifica di congruità da richiedere – ai sensi del d.m. 143/2021 – in sede di ultimo SAL e prima del saldo finale da parte del committente.

Ogni terzo giorno del mese, in particolare, la CNCE EdilConnect invierà all’impresa affidataria un riepilogo dei dati relativi alla congruità nei cantieri.

Per i cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023, la cui denuncia di nuovo lavoro risalga ad un periodo antecedente, a partire dal 1° novembre 2021, le Casse Edili rilasceranno l’attestato di congruità anche sulla base di un’autodichiarazione prodotta dall’impresa.

L’attestazione di congruità (Durc di congruità) sarà dunque rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.

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Edilconnect

Cosa accade in caso di mancata congruità?

Le conseguenze non sono di poco conto, laddove non venga riscontrata la congruità. Se è vero che è prevista una procedura di regolarizzazione, va anche sottolineato che, laddove tale regolarizzazione non dovesse avere luogo, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) rileva, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

Solo se l’eventuale scostamento dai minimi previsti risulterà contenuto entro il 5%, la Cassa Edile rilascerà ugualmente l’attestazione. In tal caso, tuttavia, il direttore dei lavori è chiamato a produrre una dichiarazione volta a motivare lo scostamento.

L’esito negativo della verifica della congruità – e dunque anche la mancata regolarizzazione – comporta la segnalazione alla Banca dati Nazionale delle Imprese irregolari (BNI). Esso incide inoltre sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC ON-LINE.

La CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) sottolinea che:

  • l’attestazione di congruità della manodopera NON rileva ai fini dell’asseverazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
  • anche in caso di un unico contratto di affidamento, l’impresa affidataria potrà inserire in CNCE Edilconnect un cantiere per il Sismabonus e uno per l’Ecobonus (con attribuzione, quindi, di singoli CUC), così da poter richiedere, prima dell’erogazione del saldo finale, una distinta attestazione di congruità rispetto alla parte di opera conclusa per prima;
  • è soggetta a congruità l’opera oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70.000 euro;
  • l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità.

Chi è tenuto ad inserire il cantiere?

L’obbligo di inserimento del cantiere spetta esclusivamente agli appaltatori (dunque non ai subappaltatori). Se l’appaltatore indica il subappaltatore nel cantiere, questi visualizzerà automaticamente il cantiere sul portale EdilConnect. Nel caso in cui il cantiere non fosse visibile, il subappaltatore deve chiedere all’appaltatore l’inserimento del cantiere o la verifica dei dati.

Laddove ciò non sia possibile, il subappaltatore può proseguire nell’inserimento del cantiere. In tal caso, tuttavia, sarà necessario successivamente riunificarlo con quello dell’appaltatore.

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