Novità per gli Enti del Terzo settore: il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato il decreto attuativo del RUNTS.
Uno degli appuntamenti più attesi nel 2020 da parte degli Enti del Terzo settore è l’operatività del RUNTS: il nuovo Registro Unico Nazionale. Ebbene, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni dello scorso 10 Settembre, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo ha firmato il decreto attuativo del RUNTS. Si attende ora la registrazione presso la Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta.
Cosa sono gli Enti del Terzo settore?
Gli Enti del Terzo settore (ETS) sono una particolare categoria di enti introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Si tratta quindi di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Sono ETS:
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non;
- le fondazioni.
Cos’è il RUNTS?
Il RUNTS serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ETS e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività; inoltre sarà uno strumento fondamentale per garantire uniformità nell’applicazione della normativa a livello nazionale. L’iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore, nonché la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.
Pertanto, la mancata iscrizione di un ente non commerciale al RUNTS precluderà:
- la possibilità di acquisire la qualifica di ETS;
- eventuali benefici fiscali previsti dalla riforma.
Il RUNTS, pur essendo gestito su base territoriale, sostituirà tutti i registri locali affinché risulti un vero e proprio registro nazionale pubblico ed accessibile a qualunque cittadino. In esso confluiranno gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) e conterrà le seguenti sezioni:
- ODV (Organizzazioni di Volontariato);
- APS (Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso;
- ETS (altri Enti del Terzo settore).
Svantaggi del RUNTS
I principali svantaggi legati all’iscrizione al RUNTS sono rappresentati fondamentalmente da maggiori costi:
- per l’adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto alle norme del codice del Terzo Settore o a quelle dell’impresa sociale (costi da sostenere entro il 31 ottobre 2020);
- legati alla redazione e al deposito del bilancio: l’ente del Terzo Settore che si iscriverà nel Registro Unico infatti, non dovrà più redigere un semplice rendiconto annuale ma un vero e proprio bilancio su modello predefinito;
- legati a successive modifiche dello statuto (ad esempio, se l’associazione è stata costituita con statuto avente forma di scrittura privata registrata, le successive modifiche dovranno avere la medesima forma e dovranno essere registrate presso l’Agenzia delle Entrate).
Vantaggi del RUNTS
Analizziamo ora i vantaggi legati all’iscrizione al RUNTS:
- un più efficace riconoscimento giuridico;
- agevolazioni di carattere fiscale per tutti gli ETS iscritti;
- misure applicabili ai soli enti configurabili come “non commerciali”;
- l’esclusione dal reddito imponibile degli ETS non commerciali dei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi erogati da amministrazioni pubbliche.
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Enti del Terzo settore: necessaria la Pec
Affinché un ETS possa iscriversi al RUNTS è necessario che sia dotato di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (Pec). Ogni comunicazione con il registro, infatti, avverrà esclusivamente in via telematica.
Inoltre, va specificato che la migrazione nel RUNTS dei vari enti non sarà un processo automatico ma un procedimento avviato d’ufficio volto a verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione. Ad ogni modo, gli stessi enti potrebbero decidere di collocarsi in una diversa sezione del Registro Unico, ovviamente cambiando il proprio assetto.
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