Salita a 600 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit. Ecco come cambia la disciplina a seguito del Decreto Aiuti Bis: consigli e accorgimenti per il datore di lavoro.
Cambia la disciplina in merito all’esenzione fiscale dei fringe benefit. In attesa della pubblicazione del Decreto Aiuti Quater, che porterà la soglia di esenzione a 3.000 euro, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 35/E del 04/11/2022) ha dunque fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dal D.L. 115 del 09/08/2022 (cd. decreto “Aiuti-bis”).
Esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la norma è intervenuta con le seguenti modifiche:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 a 600,00 euro.
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Esenzione fringe benefit: ambito oggettivo e soggettivo
In pratica, solo per l’anno 2022 è stato modificato l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina dei fringe benefit, includendo nella categoria anche somme erogate o rimborsate per pagamento utenze domestiche, nonché aumentando il limite esente a 600,00 euro.
Rimane invece inalterato il quadro soggettivo, ovvero quello dei destinatari della sopracitata disciplina: la disposizione si applica infatti ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate specifica anche che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
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Ulteriori dettagli e particolarità
Da notare tuttavia che, in caso di superamento del limite di 600,00 euro, anche la quota di valore inferiore al medesimo limite sarà da considerarsi inclusa nel reddito di lavoro dipendente.
In ogni caso, l’eventuale pagamento o rimborso delle utenze domestiche da parte del datore di lavoro al dipendente deve riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze per uso domestico intestate al condominio che vengono ripartite fra i condomini.
Per evitare che il lavoratore fruisca più volte del beneficio in relazione a medesime spese, si ritiene necessario che il datore di lavoro, prima di procedere con la suddetta erogazione o rimborso, acquisisca dal lavoratore anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, anche presso altri.
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