Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 60353/2021 e la risoluzione 27/E del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per l’opzione per estendere i benefici per i lavoratori impatriati. Focus sulle modalità e sui codici tributo.
L’estensione del Bonus Impatriati ha adesso un quadro normativo e pratico completo. Stiamo parlando di quella misura, nota anche come Rientro dei Cervelli, che ha lo scopo di aumentare la competitività internazionale dell’Italia in materia di lavoro. In estrema sintesi, è previsto un notevole abbattimento della base imponibile per i lavoratori (sia cittadini italiani che stranieri) che sono stati residenti all’estero per almeno due periodi d’imposta consecutivi. Il rientro in Italia, in questi casi, viene fortemente agevolato. In particolare, il reddito di lavoro dipendente o autonomo viene esentato dalla tassazione IRPEF per:
- il 70%, nella misura ordinaria;
- il 90%, come misura specifica per chi trasferisce la propria residenza in:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
Il beneficio si estende per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
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Estensione del beneficio: istruzioni e modalità operative
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un’ampliamento degli incentivi. In particolare, è stabilito che l’estensione di ulteriori 5 anni – vista appena sopra – valga anche per i contribuenti che possiedono i seguenti requisiti:
- sono stati iscritti all’AIRE o sono cittadini di Stati membri UE;
- hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime in questione;
- hanno almeno un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo) oppure diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale* in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
*l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
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Cosa fare per ottenere l’estensione introdotta dalla Legge di Bilancio 2021?
Per accedere all’estensione temporale di 5 anni delle agevolazioni per il Rientro dei Cervelli i lavoratori devono esercitare un’apposita opzione, effettuando un versamento. Stiamo parlando, in particolare, di:
- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione (sufficiente una sola delle due condizioni):
- ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, oppure
- è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, oppure diviene proprietario dell’immobile entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione;
- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione (necessarie entrambe le condizioni):
- ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione.
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Le modalità e le scadenze per l’esercizio dell’opzione
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 60353 del 3 marzo 2021 precisa che l’importo – del 5% o del 10% – deve essere versato tramite Modello F24 Elide. Non è prevista la possibilità di compensare con crediti fiscali.
Ma entro quando bisogna effettuare il versamento per ottenere l’estensione del Bonus Impatriati? Il termine è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.
Il lavoratore impatriato dipendente che vuole godere dell’agevolazione è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro con una richiesta scritta. Anche in questo caso, la scadenza per procedere è il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione (o il 30 agosto 2021, per coloro i quali hanno concluso al 31 dicembre 2020 il primo periodo di fruizione). A seguito della richiesta, il datore di lavoro opererà le ritenute fiscali solo sulla parte di reddito non investita dall’agevolazione e per tutta la durata prevista per il beneficio. In chiusura d’anno, andranno operati i relativi conguagli.
Il lavoratore impatriato che svolge lavoro autonomo dovrà invece indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale ha effettuato il versamento del 5% o del 10%.
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Il contenuto della richiesta scritta al datore di lavoro
Sempre il Provvedimento n. 60353/2021 indica i contenuti obbligatori da riportare nella richiesta scritta da inoltrare al datore di lavoro. In particolare, bisogna indicare:
- nome, cognome e data di nascita;
- codice fiscale;
- l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta in questione;
- l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
- i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
- il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento del 5% o del 10%;
- l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
- l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione per gli impatriati, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- gli estremi del versamento del 5% o del 10% effettuato con F24 Elide.
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Estensione Bonus Impatriati: i codici tributo da utilizzare
Come va compilato correttamente il Modello F24 Elide per ottenere l‘estensione del Bonus Impatriati? La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 15 aprile 2021 ha istituito i codici tributo da utilizzare e ha fornito ulteriori indicazioni sulla compilazione del modello. In particolare, i codici tributo da utilizzare sono:
- 1860, per chi effettua il versamento del 10%;
- 1861, per chi effettua il versamento del 5%.
Ancora, nella sezione Contribuente, vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che esercita l’opzione.
Nella sezione Erario ed altro, invece, i vari campi vanno compilati come segue:
- tipo: lettera R;
- elementi identificativi: codice fiscale del datore di lavoro (nel caso di un lavoratore dipendente);
- codice: codice tributo corretto – 1860 o 1861;
- anno di riferimento: l’anno, scritto per esteso (AAAA) corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione;
- importi a debito versati: l’importo dovuto.
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