Importanti novità sulla fattura elettronica 2023 per i forfettari: la FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 fa chiarezza su una norma scritta obiettivamente male.
Una norma enigmatica – checché se ne dica – come testimonia la spaccatura generata a livello interpretativo anche fra gli operatori del settore. Come troppo spesso accade, dunque, si è rivelato necessario un chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria. Un vero e proprio malcostume giuridico che ha investito anche l’obbligo di fattura elettronica per il 2023 per i contribuenti forfettari.
La FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022 (che puoi scaricare in fondo all’articolo in formato pdf) – quasi come una sorta di regalo di Natale – ha fugato i dubbi che comprensibilmente attanagliavano un numero molto elevato di Partite IVA italiane. Partiamo dunque dall’inizio per comprendere a pieno il senso e il contenuto della FAQ 150/2022 sulla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate.
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L’obbligo di Fattura Elettronica per i Forfettari dal 1° luglio 2022
Tecnicamente parlando, la questione in esame – ossia l’introduzione della fatturazione elettronica per i forfettari – non discende dall’instaurazione di un nuovo obbligo, bensì dalla decadenza di un caso di esonero. In parole povere, il Decreto PNRR 2 ha cancellato l’eccezione per cui dall’obbligo generalizzato di emettere fattura elettronica erano sollevati:
- contribuenti in regime dei minimi (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98);
- contribuenti in regime forfettario (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- associazioni sportive dilettantistiche.
Come vediamo, dunque, un primo importante chiarimento sta nel fatto che il nuovo obbligo non ha investito solo i forfettari ma anche altre due categorie di soggetti. L’obbligo – per quanto la scelta di fare questo passo in corso d’anno abbia fatto storcere il naso a molti e scateni della facile ironia sul sempiterno slogan della “semplificazione” – scattava dal 1° luglio 2022.
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Fattura Elettronica 2023 Forfettari: contano i ricavi 2021
I soggetti rientranti in una delle suddette categorie, inoltre, hanno avuto bisogno di valutare un ulteriore elemento. La norma che ha cancellato il precedente esonero ne ha in realtà previsto un altro che potremmo definire “dimezzato”.
È attualmente previsto, infatti, che l’obbligo di emettere fattura elettronica per forfettari, minimi e ASD valga solo laddove il contribuente abbia “conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”. Attenzione dunque a quel “ragguagliati ad anno”: chi ha iniziato l’attività nel corso dell’anno e non era dunque operativo fin dal 1° gennaio dell’anno precedente, deve riproporzionare la soglia di 25.000 euro all’effettivo periodo di attività avutosi nell’anno precedente.
Ancora, la stessa norma (art. 18, c. 3 del Decreto PNRR 2) precisa che per tutti i soggetti che “sfuggiranno” all’obbligo introdotto dal 1° luglio 2022, lo stesso scatterà a partire dal 1° gennaio 2024. Insomma, si tratta di un appuntamento soltanto rimandato. Proprio quest’ultimo aspetto – già interpretato in questo modo da FiscoNews24 fin dall’introduzione della nuova norma – ha suscitato tuttavia dubbi e interpretazioni contrastanti. Il testo della norma recita infatti:
“La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”
(art. 18, c. 3, D.L. n. 36 del 30 aprile 2022)
Che senso bisogna dare alla locuzione “nell’anno precedente”? Un’interpretazione restrittiva, ossia il solo anno precedente alla pubblicazione della norma (e allora perché non fare esplicito riferimento al 2021?)? Un’interpretazione estensiva, ossia la valutazione della soglia dei 25.000 euro anche per il 2023 con riferimento al 2022?
FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022: contano ricavi e compensi 2021
L’Agenzia delle Entrate arriva – in extremis prima del periodo d’imposta 2023 – a specificare qual è l’interpretazione della norma che metterà i contribuenti interessati al riparo da eventuali contestazioni. Per tutti i forfettari che non hanno superato la soglia dei 25.000 euro di ricavi o compensi nel 2021, l’obbligo di fattura elettronica scatta solo a partire dal 1° gennaio 2024.
Pertanto, anche chi, ad esempio, ha incassato 40.000 euro nel 2022, sfugge all’obbligo di fatturazione elettronica per il 2023 qualora non abbia superato i 25.000 euro nel 2021.
Scarica la FAQ n. 150 del 22 dicembre 2022
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