Con la Legge di Bilancio 2021 arrivano nuove regole per i contribuenti in contabilità semplificata. Semplificazioni per la registrazione delle fatture emesse.
La bozza della Legge di Bilancio 2021 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri ormai da Ottobre. Pronto ad iniziare l’iter di approvazione alla Camera e al Senato, per l’entrata in vigore dal primo gennaio 2021. Tra le novità ve n’è una rivolta ai cosiddetti contribuenti minori. In particolare, previsto più tempo per la registrazione delle fatture emesse. Vediamolo nello specifico.
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Fatture emesse: soggetti interessati dalla semplificazione
L’’art 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 prevede la possibilità di effettuare la liquidazione dell’IVA trimestrale per:
- i lavoratori autonomi e le imprese di prestazioni di servizi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro;
- tutte le altre imprese che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 700.000 euro.
La norma, inoltre, fissa il termine per la registrazione delle fatture emesse al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione della operazione.
A tal proposito la Legge di Bilancio 2021 dovrebbe introdurre alcune semplificazioni per questi stessi soggetti. Tra di esse, ad esempio, l’allineamento delle tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione.
Da quanto emerge, infatti, le fatture emesse potranno essere registrate entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni, in tempo utile per liquidazione periodica del trimestre che scade il giorno 16 del secondo mese successivo.
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Semplificazioni in materia di operazioni con l’estero
La Legge di Bilancio 2021 introduce novità anche in materia di operazioni con l’estero. A partire dal 1 Gennaio 2022 infatti, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti sul territorio nazionale trasmetteranno i dati relativi alle operazioni con l’estero utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI) e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica. Di conseguenza, verrà meno l’obbligo di invio del cosiddetto esterometro, ovvero il modello mediante il quale vengono comunicate le operazioni transfrontaliere.
Nello specifico, la trasmissione dei dati deve avvenire:
- entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, per le operazioni poste in essere verso soggetti non residenti;
- entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento che prova l’operazione o di effettuazione della operazione stessa, per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero.
In buona sostanza, con le suddette semplificazioni, appare chiara la volontà di favorire l‘utilizzo di un unico canale di trasmissione all’Agenzia delle Entrate. Esso sarà impiegato sia per le fatture elettroniche che per l’invio dei dati delle operazioni con l’estero.
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