Le ferie sono uno fra gli istituti più noti e importanti nel diritto del lavoro. Ecco una guida breve sui principali riferimenti di legge e tratti distintivi.
L’irrinunciabilità del diritto del lavoratore al godimento delle ferie, al fine di poter provvedere al proprio recupero psico-fisico, è un principio stabilito all’art. 36 della Costituzione e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE. La finalità è quella di prevenire la monetizzazione delle stesse (fatti salvi alcuni casi in cui questa risulta inevitabile). Ciò in virtù della natura stessa dell’istituto, così come sancito dal dettato costituzionale.
La normativa civilistica e la legislazione ordinaria integrano quanto sopra fornendo le dovute specifiche in materia.
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Le ferie nel Codice Civile
L’art. 2109 c.c. riafferma in tal senso il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie, delineando le caratteristiche intrinseche dell’istituto. L’assenza per ferie innanzitutto prevede di per sé la decorrenza della retribuzione, dopo di che dovrebbe essere per un periodo possibilmente continuativo. In realtà in merito a quest’ultimo assunto il condizionale è d’obbligo, poiché la disposizione del periodo rientra nel perimetro delle responsabilità del datore di lavoro. È lui infatti a stabilirlo sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e tenendo conto anche degli interessi del lavoratore stesso.
In altre parole, il dettato civilistico conferma che le ferie, ancorchè irrinunciabili per il lavoratore, rimangono tuttavia una disponibilità dell’azienda, la quale, tenuto conto di alcuni limiti, può appunto disporne modalità e tempistiche di fruizione.
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Durata minima e periodi di fruizione
Ovviamente la durata del periodo di maturazione è stabilità dalla legge e dai contratti collettivi, tuttavia è l’imprenditore che stabilisce (e quindi definisce) il periodo di effettivo godimento comunicandolo preventivamente al lavoratore.
In tal senso il D.Lgs 66/2003 (e successive modificazioni) definisce il periodo minimo legale di maturazione delle ferie, fissato in 4 settimane, ferma restando la possibile previsione contrattuale di miglior favore per il lavoratore.
Di questo periodo, salvo quanto stabilito diversamente dalla contrattazione collettiva, almeno 2 settimane devono poter essere godute nel corso dell’anno di maturazione delle stesse, consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore. Le restanti 2 settimane devono essere godute entro 18 mesi rispetto all’anno di maturazione.
Fatta salva l’ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro (dove quelle non godute saranno liquidate assieme alla dovuta contribuzione), il periodo delle ferie non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, per cui allo scadere dei 18 mesi rispetto all’anno di maturazione, le stesse rimarranno disponibili ma, dal momento che l’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute costituisce base imponibile, sarà da considerarsi dovuta la contribuzione relativa alla stessa.
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Alcune precisazioni
- Nel caso il contratto stabilisca un periodo superiore alle 4 settimane di ferie, la scadenza dei 18 mesi per le ferie residuali non è riferibile a quelle eccedenti il minimo legale di 4 settimane.
- Sempre per il godimento delle ferie residuali, i contratti collettivi possono prevedere un periodo superiore ai 18 mesi.
- Nel caso in cui si preveda il godimento delle ferie residuali oltre i 18 mesi, l’azienda è tenuta comunque a versare la relativa contribuzione a scadenza, salvo poter conguagliare i contributi versati nel momento del godimento delle ferie residue in questione.
- Sono illegittime le disposizioni contrattuali che prevedano una deroga al principio dell’irrinunciabilità delle ferie, fatta salva l’ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta di fruizione da parte dell’azienda (vd. Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni)
- In caso di decesso del lavoratore, è legittimo procedere alla monetizzazione delle ferie residue agli eredi.
- La maturazione delle ferie avviene mensilmente, fatto salvo il principio, stabilito nella maggior parte dei contratti collettivi, per cui esse non maturano per porzioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre maturano integralmente per porzioni superiori a 15 giorni.
- La malattia di norma sospende il decorso delle ferie.
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