Regole e curiosità sul corretto riconoscimento delle festività in busta paga. Festività tuttora valide e festività soppresse. Modalità di retribuzione e gestione di alcuni casi particolari.
Siamo ormai prossimi all’inizio di un nuovo anno e gli addetti ai lavori saranno chiamati a dover gestire correttamente le festività in busta paga. Festività che possono essere godute o “lavorate” dai dipendenti.
Le ricorrenze nazionali e infrasettimanali sono indicate nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche detti CCNL, e sono considerate come giorni in cui non si lavora, ma si riceve comunque la retribuzione stabilita.
Quali sono le festività da considerare?
Nelle festività nazionali e religiose vengono incluse:
- Capodanno;
- Epifania;
- 25 aprile (anniversario della liberazione);
- il lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio (festa del lavoro);
- 2 giugno (festa della Repubblica);
- 15 agosto (Assunzione della B.V. Maria);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Le festività religiose, secondo un accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, includono tutte le domeniche e altre ricorrenze.
Festività soppresse
La festività del 4 novembre, ossia la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, viene celebrata la prima domenica di novembre e, pertanto, tale giornata ha cessato di essere considerata festiva.
Alcune festività non vengono previste all’interno del CCNL perché sono state soppresse nel corso degli anni. Alcuni esempi possono essere:
- il giorno di San Giuseppe;
- l’Ascensione;
- il Corpus Domini;
- la festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
In sostituzione di dette festività soppresse, di norma vengono riconosciute ore di permesso retribuito stabilito dal Contratto collettivo.
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Festività in busta paga: modalità di retribuzione
Le modalità di retribuzione delle festività sono specificate dalla contrattazione collettiva. Nel caso in cui il lavoratore prestasse servizio durante una festività, egli ha diritto alla retribuzione della giornata e in più ad una maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro considerato festivo.
Il lavoro durante le festività infrasettimanali non può essere imposto dal datore di lavoro, bisogna pertanto aver trovato in precedenza un accordo con il dipendente.
Se una festività cade di domenica, che è considerata dal CCNL un giorno di riposo, è considerata come “non goduta” e il lavoratore riceve pertanto una retribuzione aggiuntiva oltre a quella della sua normale paga. Contrariamente, se la festività cade di sabato e il lavoratore ha un orario di lavoro dal lunedì al venerdì, non riceverà una retribuzione aggiuntiva in quanto il sabato non è incluso nei giorni lavorativi.
Rapporto tra festività, assenze e Cassa Integrazione
Importante è anche conoscere la modalità di trattamento economico delle giornate festive in concomitanza di altri istituti.
Le festività devono essere riconosciute per intero anche quando il lavoratore sia assente per motivi come:
- infortunio;
- malattia;
- congedo di maternità;
- congedo parentale;
- ferie;
- permessi;
- assenze per giustificati motivi.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, le festività cadenti nelle prime due settimane di sospensione, anche se totali, sono a carico del datore di lavoro. Le festività che cadono oltre le prime due settimane sono d’altra parte trattate come giorni di CIGO normali, escluse le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno che devono essere comunque retribuite dal datore di lavoro, indipendentemente dalla settimana in cui cadono.
Durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, invece, nei giorni lavorativi le festività non sono integrate per i lavoratori con orario ridotto. Tuttavia, per i lavoratori sospesi e retribuiti con paga oraria, le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno devono essere sempre retribuite dal datore di lavoro.
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