Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 il cd. “Decreto Liquidità”. L’Italia arriva a mobilitare risorse per oltre 750 miliardi: 400 miliardi di euro in più rispetto ai 350 già previsti con il “Decreto Cura Italia”. Si tratta di “una potenza di fuoco poderosa senza precedenti nella storia della Repubblica“, ha commentato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 6 Aprile 2020.
Il “Decreto Liquidità” ha introdotto importanti novità sui finanziamenti a sostegno delle imprese intervenendo con misure specifiche. Si tratta, in particolare, di misure:
- di accesso al credito per le imprese (Capo I);
- per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (Capo II).
Finanziamenti alle imprese: soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle garanzie le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le piccole e medie imprese devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI.
Inoltre, l’impresa beneficiaria, alla data del 31 dicembre 2019, non deve essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate. L’impresa che beneficia della garanzia, inoltre, deve:
- assumere l’impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene;
- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Finanziamenti ammissibili
L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti importi:
- il 25% del fatturato registrato nel 2019;
- il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda nel 2019.
Sono coperti dalla garanzia anche i finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni. Resta ferma la possibilità per le imprese di avvalersi di un pre-ammortamento di durata fino a 24 mesi.
Finanziamenti alle imprese: misure di accesso al credito
Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole e medie imprese. Il ruolo chiave è dato quindi alla Societa SACE S.p.A. che, in virtù dell’esperienza con banche ed intermediari finanziari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende, avrà il ruolo di concedere garanzie in favore di soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti erogati alle imprese italiane. Tali garanzie verranno concesse in via temporanea fino al 31 dicembre 2020 e sono destinate a coprire tra il 70 e l’80 % del finanziamento secondo specifici criteri. In particolare, per le imprese con:
- meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro è prevista una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
- più di 5.000 dipendenti e un fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro, è prevista una copertura dell’80% del finanziamento;
- fatturato sopra i 5 miliardi, è prevista una copertura del 70% dell’importo finanziato.
Il “Decreto Liquidità” potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento normativo si ispira ai modelli adottati dai principali Stati europei e sostituisce l’attuale quadro di norme vigenti.
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Misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19
L‘art. 13 del “Decreto Liquidità” chiarisce quelle che sono le misure a sostegno delle piccole e medie imprese per l’accesso al credito. Si evince quindi un ulteriore potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, nonché un aumento sia della dotazione finanziaria che della capacità di generare liquidità anche per le aziende. La norma prevede:
- la gratuità della garanzia;
- l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa;
- la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
- l’allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
- l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
- la possibilità di cumulo tra garanzie del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi ad imprese operanti nel settore turistico e alberghiero;
- l‘innalzamento della garanzia su portafoglio di finanziamenti concessi ad imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19;
- l’accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a piccole imprese e persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza Covid-19.
Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
Per le piccole e medie imprese è prevista una copertura dell’importo finanziato pari al 90%. Si prevede che tale garanzia salga fino al 100%, ma in tal senso si attende una necessaria autorizzazione della Commissione Europea.
Si ricorda che finanziamenti alle imprese garantiti con le nuove regole non sono ancora operativi. Potranno servire infatti alcuni giorni. Ciò che occorre è l’autorizzazione dell’Unione Europea, nonché l’aggiornamento di alcune procedure interne di banche, SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia PMI.
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