Analisi della disciplina del Fondo di Integrazione Salariale: le novità alla luce della Legge di Bilancio 2022 e della circolare esplicativa del Ministero del Lavoro
Nell’ambito delle politiche sociali e del lavoro, riveste grande importanza il Fondo di Integrazione Salariale. La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto, fra l’altro, importanti novità in materia di ammortizzatori sociali. Come spiega la successiva Circolare 1/2022 del Ministero del Lavoro, la ratio della norma risponde all’esigenza di costruire un modello di welfare inclusivo, sulla base del principio dell’universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità del sistema.
Da una parte, dunque, si mira ad una semplificazione delle misure di sostegno al reddito. Dall’altra il tentativo è di garantire tutele più adeguate non solamente in ambito meramente assistenziale, bensì potenziando le politiche attive attraverso la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro.
Le nuove disposizioni riguardano:
- la platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale;
- la misura del trattamento e della contribuzione addizionale;
- le tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale.
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Cenni sulla normativa preesistente
A questo proposito, la Legge Fornero (92/2012) e, successivamente, il D.lgs. n. 148/2015, avevano previsto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti da integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
L’istituzione dei Fondi risultava obbligatoria per tutti i settori non tutelati in relazione a datori di lavoro con almeno 5 dipendenti. Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avrebbero dovuto stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la loro costituzione.
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Le novità nella Legge di Bilancio 2022
La prima modifica operata dalla Legge di Bilancio 2022 riguarda proprio l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà già costituiti anche ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore dipendente.
Pertanto, per i fondi che prevedono una soglia dimensionale di accesso diversa da quella attualmente prevista a livello normativo, è ammessa la possibilità di stipulare accordi e contratti collettivi ai fini dell’adeguamento della disciplina del fondo alle nuove disposizioni normative, con particolare riferimento alla platea dei datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del fondo. In mancanza, tutti i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 01/01/2023.
E’ opportuno sottolineare quindi come la Legge di Bilancio non faccia altro che confermare e rendere maggiormente perentori i termini già previsti originariamente dal D.Lgs. 148/2015, sia con riferimento alla diversa natura dei Fondi, costituiti dalla contrattazione collettiva rispetto a misure come la CIGO e la CIGS rientranti nella categoria dell’ammortizzatore pubblico, sia in merito alla funzione meramente residuale del Fondo di integrazione salariale rispetto ai Fondi di solidarietà.
Conseguentemente a quanto sopra riportato, con decorrenza 01/01/2022 viene abrogato l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario diventa “assegno di integrazione salariale”. Esso rimane l’unica misura da utilizzare per i settori interessati.
In ogni caso, i trattamenti previsti per i Fondi di solidarietà sono devono essere i medesimi previsti dal Fondo d’integrazione salariale. I versamenti della contribuzione ai fondi sono obbligatori e occorrerà la loro regolarità ai fini del rilascio del DURC. Le ulteriori modifiche previste dalla Legge di Bilancio sono comuni a tutti gli strumenti di integrazione salariale.
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Fondo di Integrazione salariale: requisiti e soggetti beneficiari
I destinatari della misura di integrazione salariale sono tutti i lavoratori con contratto subordinato, con l’esclusione di:
- dirigenti, compresi i lavoratori a domicilio;
- lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per quanto concerne il requisito di anzianità, i lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 30 giorni dalla data di presentazione della relativa domanda di concessione, mentre prima era 90 giorni.
La durata e la misura del trattamento
La misura dell‘integrazione salariale è costituita dall’80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore e limite dell’orario contrattualmente stabilito.
La misura del trattamento è ad ogni modo erogata nel limite di un massimale retributivo mensile unico (per il 2022 il massimale è di 1.199 euro ma è annualmente soggetto a rivalutazione) indipendentemente dall’entità della retribuzione.
Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative in un biennio mobile per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti, e di 26 settimane nel biennio mobile per i datori di lavoro con almeno 6 dipendenti.
Le ultime novità riguardano infine la contribuzione di finanziamento: a decorrere dall’01/01/2022, infatti, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo:
- 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Viene invece confermato, come previsto precedentemente da normativa, il versamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, connesso all’utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa.
L’ultimissima novità per effetto del Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022) è costituita dal fatto che, dal 01/01/2022 al 31/03/2022 il datore di lavoro che beneficia del FIS non deve pagare nessun importo per ricevere l’integrazione salariale.
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