Fondo perduto Decreto Sostegni Bis: modello e istruzioni

di Michele Aquilino
fondo perduto decreto sostegni bis

È attiva la procedura per richiedere il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Sostegni Bis: c’è tempo fino al 2 settembre 2021. Ecco la guida completa per non commettere errori. Scarica il modello e le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo l’erogazione automatica disposta dal Decreto Sostegni Bis per i percettori del primo fondo perduto, introdotto dal Decreto Sostegni, arriva finalmente anche la possibilità di richiedere il secondo bonus. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 175776 del 2 luglio 2021 dispone infatti l’attivazione della relativa procedura. Vediamo di seguito tutti i dettagli per non sbagliare:

  • modalità di presentazione;
  • termini di presentazione;
  • requisiti e importo del contributo;
  • modalità di fruizione.

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Fondo perduto Decreto Sostegni Bis: come si presenta l’istanza?

Due le modalità di presentazione dell’istanza:

  • tramite l’applicazione Desktop Telematico;
  • tramite l’apposito servizio web accessibile dal portale Fatture e Corrispettivi.

In entrambi i casi, è possibile trasmettere l’istanza anche da parte di professionisti e altri intermediari abilitati all’utilizzo di Desktop Telematico oppure delegati al servizio Cassetto Fiscale oppure al servizio Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (quest’ultimo presente nel portale Fatture e Corrispettivi).

A seguito dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate produrrà due ricevute:

  • la prima, che attesta la presa in carico dell’istanza, ossia la correttezza formale dell’invio effettuato;
  • la seconda, che comunica l’esito positivo o negativo relativo all’erogazione del contributo, ossia la correttezza sostanziale della richiesta presentata.

Termini di presentazione dell’istanza

Ma quando è possibile presentare la domanda? Il servizio è già attivo, e ci sarà tempo fino al 2 settembre 2021. Stesso termine è previsto anche per la trasmissione di un’eventuale nuova istanza, sostitutiva della precedente, ad esempio nel caso in cui si ravvisasse un errore emerso solo dopo il primo invio.

L’ultima istanza, trasmessa entro il 2 settembre 2021, sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Nel caso in cui, invece, l’Agenzia abbia già comunicato l’avvenuto mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta, non sarà possibile più inviare istanze “correttive”. Resta tuttavia consentito inviare istanze di rinuncia, qualora magari ci si renda conto tardivamente di non avere effettivamente i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto.

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Fondo perduto Decreto Sostegni Bis: requisiti e importi

Quali sono dunque i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto introdotto per la prima volta dal Decreto Sostegni Bis? A quanto ammonta? Per chiarire questi aspetti, riepiloghiamo:

  • requisiti di accesso;
  • importo del contributo;
  • rapporto con il fondo perduto ex Decreto Sostegni.

Requisiti di accesso

Sono esclusi gli enti pubblici, nonché gli intermediari finanziari e gli altri soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR. Il contributo spetta invece a chi possiede i seguenti requisiti:

  • svolge attività d’impresa, arte o professione o produce reddito agrario con ricavi o compensi – ai sensi dell’art. 32 del TUIR per il reddito agrario, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del TUIR per arti e professioni, ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR per i ricavi delle imprese – non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
  • ha la Partita IVA attiva alla data del 25 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
  • registra un calo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
  • ha presentato la Li.Pe. relativa al primo trimestre 2021 (per chi non è esonerato da tale adempimento).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi (fatturato e corrispettivi), si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

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Importo del contributo

Per chi ha beneficiato dei contributi a fondo perduto stanziati con il primo Decreto Sostegni, il nuovo contributo spettante (erogato solo per l’eventuale eccedenza sulla somma già percepita) si calcola come percentuale sulla differenza negativa tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quello del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Tale percentuale è pari al:

  • 60% per chi ha ricavi e compensi (di cui ai già citati artt. 32, 54 e 85 del TUIR) fino a 100.000 euro;
  • 50% per chi ha ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per chi ha ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per chi ha ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per chi ha ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per chi non ha beneficiato dei contributi a fondo perduto stanziati dal primo Decreto Sostegni, il metodo di calcolo è identico, ma con percentuali maggiorate:

  • 90% per chi ha ricavi e compensi (di cui ai già citati artt. 32, 54 e 85 del TUIR) fino a 100.000 euro;
  • 70% per chi ha ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per chi ha ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per chi ha ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per chi ha ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Rapporto con il fondo perduto ex Decreto Sostegni Bis

Il Decreto Sostegni Bis prevede che il contributo (delle due l’una):

  • sia alternativo al contributo di cui al paragrafo 1, se quest’ultimo risulta di importo maggiore;
  • vada ad integrarlo, se invece l’importo del contributo del primo Decreto Sostegni risulta inferiore rispetto a quanto scaturisce dai calcoli relativi a questa nuova agevolazione.

In definitiva, il primo e il secondo dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni Bis non sono cumulabili. Il secondo, al più, potrebbe integrare il primo.

Attenzione: il contributo – che può avere un importo massimo di 150.000 euro – non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi né alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

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Modalità di calcolo degli importi da indicare nell’istanza

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nei due periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, limporto può essere riportato al lordo dell’IVA (con riferimento ad entrambi i periodi);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi. Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nella circolare 5/E del 14/05/2021.

Come si calcola correttamente il fatturato medio mensile?

Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 giugno 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di luglio per 9 mesi. In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l’importo è pari a zero.

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Come può essere fruito il Bonus?

Come già previsto per il fondo perduto introdotto dal primo Decreto Sostegni, anche in questo caso si può scegliere liberamente fra due modalità di fruizione del contributo:

  • accredito su conto corrente;
  • riconoscimento sotto forma di credito d’imposta.

Solo nel caso in cui si opti per l’accredito, sarà naturalmente obbligatorio indicare l’IBAN su cui si intende ricevere l’importo spettante. Attenzione: è necessario che l’IBAN sia quello di un conto intestato al richiedente. Se il beneficiario del contributo è una società, ad esempio, non può essere indicato l’IBAN del socio. Qualora il sistema rilevi la non compatibilità fra il beneficiario del contributo e l’intestatario del conto corrente, si andrebbe incontro allo scarto dell’istanza.

Chi opta per il credito d’imposta, invece, potrà utilizzare lo stesso solo in compensazione nel Modello F24. Esclusa, dunque, la possibilità di disporre una cessione del credito.

Scarica modello e istruzioni ufficiali per richiedere il contributo

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