Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore importanti novità sul Regime Forfettario. La più discussa riguarda il possesso di quote in SRL. Ci sono infatti dei casi in cui questo comporta l’esclusione dal regime. Scopri se anche tu puoi beneficiare dei vantaggi esclusivi del Regime Forfettario o sei costretto a starne fuori.
La Legge di Bilancio 2019 ha cambiato molti aspetti legati al Regime Forfettario. La causa di esclusione legata al possesso di quote societarie è stata ampliata e resa più ostica. Gli aspetti da tenere in considerazione per capire davvero come funziona il Regime Forfettario per i soci di SRL sono due: il possesso di quote di controllo e la riconducibilità delle attività svolte. In altre parole, non puoi avere il controllo su una SRL che fa un’attività uguale o molto simile a quella che fai con la tua Partita Iva individuale. In questo caso, la Partita Iva individuale non può essere in Regime Forfettario. Lo stesso discorso si applica alle SRL semplificate.
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La Legge di Bilancio 2019 ha previsto infatti che siano esclusi dal Regime Forfettario
“gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni […] che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”
L. 190/2014, art. 1, c. 57
Ricorda che le due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. Ciò significa che se controlli una SRL che fa un’attività diversa dalla tua, puoi stare nel Regime Forfettario. Stessa cosa se hai quote in una SRL che fa attività riconducibile ma su cui non hai il controllo. In tutto questo, la situazione è in divenire e l’Agenzia delle Entrate sta fornendo sempre maggiori chiarimenti. Vediamo meglio nel dettaglio le due condizioni previste.
Il requisito del controllo della SRL
Si tratta di un requisito che deve essere valutato con riferimento all’anno in corso e non all’anno precedente. Per quanto riguarda il controllo, innanzitutto dobbiamo rifarci all’art. 2359 del Codice Civile. Esso prevede che si verifichi una situazione di controllo sulla società se:
- detieni da solo la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria;
- non hai la maggioranza ma hai comunque un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea;
- eserciti un’influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Avrai notato che si parla di controllo sia diretto che indiretto. Questo significa che non bisogna considerare solo il caso in cui sia tu personalmente a possedere le quote nella SRL, ma anche il caso in cui ciò avvenga per interposta persona, intesa anche come persona giuridica (società). Ad esempio, quindi, avrai il controllo sulla SRL se sei un socio di maggioranza della società che a sua volta ha la maggioranza dei voti nell’assemblea della SRL. Il requisito risulta rispettato, inoltre, anche quando detieni solo la nuda proprietà delle quote, ossia nel caso in cui hai stipulato un contratto per l’affitto dell’azienda con un altro soggetto.
Il requisito del controllo si verifica anche quando tu sei in minoranza, ma la maggioranza della base societaria è rappresentata da tuoi familiari. Questo significa, ad esempio, che se tu hai il 10% della SRL, tua madre ha il 30% e tua moglie il 15%, la somma del 55% (che ha la maggioranza dei voti in assemblea) ti fa rispettare personalmente il requisito del controllo e quindi ti ritrovi pienamente nella prima metà della causa di esclusione.
La SRL risulterà sotto il tuo controllo anche se ricopri un ruolo di rilievo a livello manageriale. Si tratta ad esempio della figura dell’amministratore unico, dell’amministratore delegato o del membro del CdA.
La riconducibilità dell’attività nel Regime Forfettario per i soci di SRL
A seguito degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, bisogna verificare se le due attività (Partita Iva individuale e SRL) hanno Codici Ateco appartenenti alla stessa sezione. In tal caso, infatti, l’attività svolta dalla SRL risulta riconducibile a quella che svolgi con la tua Partita Iva individuale. Questo vuol dire che perdi la possibilità di usufruire del Regime Forfettario (sempre se contemporaneamente emerge anche il controllo sulla SRL).
In ogni caso, se emetti fattura verso la SRL con la tua Partita Iva individuale, la tua attività potrebbe essere ritenuta riconducibile a quella svolta dalla SRL. Questo anche nel caso in cui la sezione dei due codici Ateco sia diversa, qualora generi i tuoi redditi professionali fatturando prevalentemente nei confronti della SRL.
Al contrario, se i codici Ateco appartengono a sezioni diverse e tu non fatturi verso la SRL (oppure si tratta di un fatturato marginale, quindi non prevalente), allora non si verifica la condizione di riconducibilità.
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Il salvacondotto 2019 nel Regime Forfettario per i soci di SRL
Come già detto, la sussistenza di entrambe le condizioni appena viste determina la fuoriuscita dal Regime Forfettario. Ad ogni modo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’abbandono del regime vale a partire dal 2020. In altre parole, per il 2019 si mantiene il Regime Forfettario anche in presenza della causa ostativa, ma questa deve essere stata rimossa entro il 31 dicembre 2019 (ad esempio, liberandosi delle quote della SRL) per conservare il regime anche nel 2020.
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