Entro il 28 febbraio 2022 bisogna versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021. In questo articolo analizzeremo tutto quello che c’è da sapere su questa scadenza.
Il 28 febbraio 2022 scade il termine per versare l’imposta di bollo sulle e-fatture relative al 4 trimestre 2021. Trimestralmente infatti, l’’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio e verifica la corretta indicazione o meno dell‘imposta di bollo.
Da tale controllo, vengono definiti due elenchi consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”. In particolare:
- l’elenco A (non modificabile), che contiene le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo;
- l’elenco B (modificabile), contente le fatture elettroniche che non riportano l’imposta di bollo ma in base ai dati contenenti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
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Imposta di bollo e-fatture: come modificare l’elenco B
Entro il quindicesimo giorno del primo mese successivo ad ogni trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, è possibile visualizzare gli elenchi A e B. Il primo elenco, come già accennato, non è modificabile mentre l’elenco B può essere modificato dal contribuente, il quale può:
- indicare le fatture che non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
- aggiungere gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.
Ma attenzione! Tali modifiche devono essere fatte entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Chi può modificare l’elenco B
L’elenco B può essere consultato e modificato da:
- soggetto interessato (il contribuente);
- da un intermediario al quale il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
Se il contribuente o l’intermediario non apportano modifiche entro la scadenza, gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture può essere effettuato mediante addebito diretto su conto corrente bancario oppure mediante modello F24. In entrambi i casi, la procedura è molto semplice.
Nello specifico, basterà:
- collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate;
- accedere all’Area riservata mediante credenziali Fisconline o SPID;
- cliccare su “Fatture e corrispettivi“;
- nell’area “Consultazione” accedere a “Fatture elettroniche e altri dati IVA“;
- infine cliccare su “Pagamento imposta di bollo“.
In questa schermata è possibile visualizzare l’imposta di bollo dovuta per ogni trimestre. Sarà quindi possibile procedere in autonomia al pagamento del bollo inserendo il codice IBAN del conto di addebito oppure scaricando il relativo modello F24 per effettuare il pagamento in un secondo momento.
Se si opta per il pagamento mediante F24, si ricorda che il codice tributo relativo al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2021 è il “2524“.
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