La Guida chiara e completa per gestire successioni e donazioni. Ecco quando va pagata l’imposta e a chi spetta pagarla. Presupposti soggettivi e oggettivi. Calcolo della base imponibile, aliquote in vigore e franchigie.
Successioni e donazioni possono rappresentare momenti importanti nella vita di ognuno di noi. Passaggi generazionali, eredità causa morte, riassetti familiari e non solo. Sono tanti i motivi che possono portare ad operazioni di questo tipo. Ecco perché è importante conoscere tutte le regole relative all’imposta di successione e donazione.
Facciamo dunque insieme un excursus degli aspetti più importanti da conoscere sull’imposta di successione e donazione:
- presupposto e territorialità;
- soggetti passivi;
- base imponibile;
- calcolo dell’imposta;
- versamento dell’imposta.
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Imposta sulle successioni e donazioni: i presupposti
Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni ha carattere prettamente oggettivo. Ciò in quanto il focus non è sui soggetti coinvolti, ma sul tipo di operazione realizzata. Il Testo Unico n. 346 del 31/10/1990 individua in tal senso le seguenti operazioni:
- il trasferimento di beni e diritti mediante successione mortis causa;
- le donazioni e altre liberalità tra vivi;
- le liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione;
- la costituzione di vincoli di destinazione;
- il trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito (che non abbiano però lo spirito di liberalità tipico delle donazioni);
- la costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
Territorialità dell’imposta
L’imposta è dovuta su tutti i beni e i diritti trasferiti, anche nel caso in cui si trovino all’estero. Questo principio viene limitato nel caso in cui il de cuius o il donante risulti residente all’estero alla data di apertura della successione o alla data della donazione. In tal caso, infatti, l’imposta sarà dovuta solo sui beni e sui diritti esistenti in Italia.
Operazioni escluse
Sono molteplici i casi in cui il trasferimento di un bene o un diritto non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. Cerchiamo di riassumerli di seguito:
- donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’IVA;
- erogazioni liberali effettuate per:
- spese di mantenimento e di educazione;
- malattia;
- abbigliamento;
- nozze;
- donazioni di modico valore;
- trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici;
- trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni;
- i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
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Chi sono i soggetti passivi dell’imposta?
L’imposta è dovuta da:
- eredi e legatari, per le successioni;
- donatari, per le donazioni;
- beneficiari, per le altre liberalità.
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. I legatari, invece, sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
La differenza tra erede e legatario sta nel fatto che:
- l’erede riceve l’intero patrimonio o una quota (es. metà, un terzo, un quarto) dello stesso;
- il legatario riceve uno o più beni specificamente individuati.
L’erede è anche detto successore a titolo universale, il legatario è detto successore a titolo particolare.
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Imposta di successione e donazione: come si calcola la base imponibile
La regola generale vuole che “il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario e l’ammontare complessivo delle passività deducibili“.
Sarà dunque importante determinare correttamente i valori di:
- attivo ereditario;
- passività deducibili.
In tal senso, sarà fondamentale applicare correttamente le previsioni del Testo Unico 346/1990 relative a ogni singola tipologia di voce attiva e passiva dell’asse ereditario.
Attivo ereditario
Per quanto riguarda l’attivo ereditario, ai fini dell’imposta di successione, sono vigenti regole, limitazioni, eccezioni e presunzioni specifiche relativamente a:
- denaro, gioielli e mobilia;
- beni alienati negli ultimi 6 mesi;
- titoli, partecipazioni in società e altri strumenti finanziari;
- beni culturali;
- beni immobili e diritti reali immobiliari;
- aziende, navi e aerei;
- rendite e pensioni;
- crediti;
- altri beni.
Passività deducibili
In merito alle passività che invece riducono la base imponibile, bisogna valutare caso per caso le loro condizioni, limitazioni e dimostrabilità.
Sono sempre deducibili, fra le altre, le spese:
- mediche e chirurgiche, se relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita e sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, che risultino da regolari quietanze, anche se di data anteriore all’apertura della successione;
- funerarie, se risultanti da regolari quietanze. fino ad un massimo di 1.032 euro.
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Come si calcola l’imposta di successione e donazione? Aliquote e franchigie
L’imposta di successione e donazione si calcola applicando alla base imponibile le aliquote previste, ma anche tenendo conto delle franchigie concesse dalla legge. Ciò significa che, in determinati casi, una parte (o la totalità) della base imponibile potrebbe essere coperta da franchigia, dunque non tassabile, così da ridurre (o azzerare) l’importo dell’imposta dovuta.
Ecco di seguito le aliquote dell’imposta di successione e donazione, con le relative franchigie (ove presenti):
- 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente la franchigia di 1 milione di euro, per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente la franchigia di 100.000 euro, per ciascun beneficiario;
- 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
- 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave (ai sensi della L. 104/1992) l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti. Si tratta quindi di un caso particolare di franchigia elevata. Al superamento di questa soglia, si applica l’aliquota prevista fra il 4% e l’8% a seconda del grado di parentela.
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Come si versa l’imposta sulle successioni e donazioni
Le modalità di versamento dell’imposta cambiano a seconda che si tratti di successione o di donazione.
Versamento dell’imposta in caso di successione
Il versamento dell’imposta di successione richiede che a monte sia stata predisposta e presentata la dichiarazione di successione. La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Essa contiene tutti i dati relativi ai soggetti coinvolti nella successione e ai beni e i diritti oggetto della stessa. Queste indicazioni consentiranno all’Ufficio delle Entrate competente di emettere apposito avviso di liquidazione, entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
L’Ufficio valuterà nel merito i contenuti della dichiarazione. Pertanto, esso potrebbe effettuare delle rettifiche sui valori riportati nella dichiarazione. Le rettifiche potrebbero dipendere, ad esempio, da errori di calcolo o dal disconoscimento di passività non adeguatamente dimostrate (e ritenute, pertanto, non deducibili). In tal caso l’Ufficio emetterà un avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.
Il versamento dell’imposta deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o, in alternativa, dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.
Versamento dell’imposta in caso di donazione
La donazione va effettuata per atto pubblico, cioè in presenza del notaio che:
- redige l’atto;
- registra l’atto all’Ufficio delle Entrate competente entro 30 giorni;
- provvede al versamento dell’imposta, insieme all’imposta di registro (nella misura fissa di 200 euro).
È evidente, pertanto, che il debitore dell’imposta dovrà versarla all’atto della donazione, così da permettere al notaio di effettuare a sua volta il versamento al momento della registrazione.
Nel caso in cui la donazione non ecceda i limiti della franchigia, non sarà dovuta alcuna imposta sulla donazione, e nemmeno l’imposta di registro.
Scarica il PDF del Testo Unico n. 346 del 31/10/1990
Per ulteriori dettagli e approfondimenti, puoi scaricare il Testo Unico sull’imposta sulle successioni e donazioni
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