Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2020 riscrivono la disciplina dell’Imu. L’abolizione della Tasi ha portato ad un aumento delle aliquote Imu. Scopri come calcolare in maniera corretta la base imponibile, quali sono le aliquote Imu 2020 per ogni tipologia di immobile e quali sono le scadenze di acconto e saldo.
La legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato in maniera sostanziale la disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU). L’abolizione della Tasi ha come conseguenza l’aumento delle aliquote Imu. Analizziamo quindi nel dettaglio la nuova disciplina dell’Imu in vigore dal 2020, focalizzandoci sul calcolo della base imponile, sulle nuove aliquote in vigore per il 2020 e sulle scadenze per il versamento di acconto e saldo.
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Imu 2020: calcolo della base imponibile
La base imponibile è determinata moltiplicando la rendita catastale (al 1° gennaio dell’anno di imposta) rivalutata del 5% per uno dei seguenti coefficienti:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusa la categoria D/5);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i fabbricati non iscritti in catasto classificabili nel gruppo catastale D e posseduti da imprese la base imponibile è determinata moltiplicando il valore contabile per dei coefficienti comunicati annualmente dal MEF. In caso di leasing il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, che fornisce al locatario le informazioni necessarie al calcolo dell’imposta. Per le aree fabbricabili il riferimento è il valore venale di commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per i terreni agricoli la base imponibile è calcolata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per un coefficiente di 135.
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda o dimori abitualmente nel comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. La riduzione al 50% è prevista anche:
- in caso di morte del comodatario, in favore del suo coniuge con figli minori;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
Le aliquote Imu per l’anno 2020
La nuova disciplina dell’Imu prevede delle novità in tema di aliquote. Infatti, a seguito dell’abolizione della Tasi, le aliquote Imu sono state rideterminate. In sostanza le nuove aliquote sono pari alla somma delle aliquote Imu e Tasi applicate nel 2019 (fa eccezione l’aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale). Si rammenta a riguardo che l’aliquota di base è il riferimento di partenza per ogni comune. Questi hanno la piena libertà di ridurre l’aliquota fino ad azzerarla o di aumentarla entro i limiti dell’aliquota massima. Analizziamo quindi nel dettaglio le aliquote applicabili ad ogni tipologia di immobile:
- all’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze si applica un aliquota base pari allo 0,5% e un aliquota massima dello 0,6% (alla prima casa di applica una detrazione sull’ammontare dovuto pari a 200 euro);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è pari allo 0,1% e può solo essere ridotta fino a zero;
- per i fabbricati merce, destinati alla vendita, l’aliquota base è pari allo 0,1% e l’aliquota massima è pari allo 0,25% (dal 2022 questi fabbricati saranno esenti dall’Imu);
- ai terreni agricoli si applica un’aliquota di base pari allo 0,76% e una aliquota massima dell’1,06%;
- agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di applica l’aliquota di base dello 0,86% (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato) e i comuni possono aumentarla sino all’aliquota massima pari all’1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e non rientranti nelle categorie già elencate l’aliquota base è lo 0,86%, mentre l’aliquota massima è pari all’1,06% (solo per il 2021 l’aliquota massima può essere in alcuni casi aumentata fino all’1,14%).
Scadenze per il versamento dell’Imu
Il versamento dell’Imu avviene normalmente in due rate, rispettivamente con scadenza al 16 giugno e al 16 dicembre, fatta salva la facoltà di pagare l’intero entro il 16 giugno. La prima rata, o acconto, è pari all’imposta dovuta per i primi sei mesi applicando l’aliquota (ed eventualmente la detrazione) dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il 2020, primo anno di applicazione delle nuove aliquote, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019. Il versamento della seconda rata, o saldo, è eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato il 28 ottobre di ciascun anno sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Sugli immobili acquistati nel corso del primo semestre 2020 l’acconto non è dovuto, non essendoci il riferimento di quanto versato l’anno precedente. L’intera imposta sarà quindi versata a saldo entro il 16 dicembre.
Il versamento può avvenire tramite modello F24, bollettino postale o tramite il sistema PagoPA. Se l’imposta liquidata è inferiore a 12 euro, il versamento non è dovuto (bisogna in ogni caso verificare che il regolamento comunale non preveda un importo minimo inferiore).
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