Disponibile la domanda da inoltrare all’INPS per usufruire dell’incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere. Il beneficio consiste in uno sgravio contributivo.
Con il Decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato disciplinato lo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza di genere. Si fa riferimento alle assunzioni effettuate dalle cooperative sociali nel corso dell’anno 2018. Proprio ieri l’INPS, con la circolare INPS 15 aprile 2020, n. 53, ha fornito le indicazioni operative per usufruire dell’incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere.
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere all’incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere esclusivamente le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero quelle società che hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza: a chi spettano
L’incentivo spetta a quelle donne che dopo aver denunciato episodi di violenza sono state inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.
Rapporti di lavoro incentivanti
L’incentivo può essere riconosciuto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018. Non sono incentivabili quindi:
- le conversioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;
- i rapporti di lavoro intermittente.
Lo sgravio contributivo si può avere per rapporti di lavoro domestico instaurati a tempo indeterminato nonché nelle ipotesi di rapporti di apprendistato. Per le tipologie di contratto ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale. E in caso di lavoro part-time? Nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time, la soglia massima dell’agevolazione deve essere ridotta in misura proporzionale alla durata dello specifico orario di lavoro. A tal proposito si ricorda che la soglia massima dell’incentivo è pari a 350 euro.
Mentre, in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta:
- per la somministrazione a tempo indeterminato;
- per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Misura dell’incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro mensili. Per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro (equivalente all’importo massimo di 350 euro suddiviso per 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione contributiva. Ma attenzione! L”incentivo, per alcune contribuzioni datoriali, non è ammesso. Pertanto è consigliabile consultare direttamente la circolare dell’INPS sopra citata.
Procedimenti di ammissione all’incentivo
Il datore di lavoro interessato a richiedere l’incentivo per l’assunzione di donne vittime di violenza, deve inoltrare all’INPS, il c.d. modello “Do.VI”, disponibile sul sito internet www.inps.it. Nella domanda di ammissione all’incentivo il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti dati:
- dati anagrafici della lavoratrice assunta a tempo indeterminato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018;
- la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’INPS, una volta ricevuta la richiesta calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e verifica se sussiste la copertura finanziaria in via prospettica per l’incentivo richiesto.
In caso di verifica positiva, provvede poi ad autorizzare il datore di lavoro a fruire dell’incentivo ed indica l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione della lavoratrice indicata nell’istanza.
Cosa succede in caso di variazioni?
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, in caso di aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto o di successiva trasformazione di rapporto di lavoro a tempo pieno, l’incentivo non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Mentre, nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro o successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione fino alla mensilità di paga novembre 2020, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Ovviamente l’INPS, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potranno effettuare controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per poter richiedere l’incentivo. Ci si chiede poi se lo stesso possa essere riconfermato per le assunzioni successive al 2018.
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