Scopri a quali categorie di lavoratori è riservata la nuova indennità di 2400 euro prevista dal Decreto Sostegni e come accedervi. Ecco per te una semplice guida.
Il D.L. 41 del 22 marzo 2021, noto come Decreto Sostegni, ha introdotto un’indennità una tantum. Essa ha un ammontare pari a 2.400 euro ed è riservata ad alcune categorie di lavoratori particolarmente colpite dalla pandemia. Scopri quali sono i beneficiari del sostegno e cosa devono fare per ottenerlo.
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Indennità Decreto Sostegni: le categorie ammesse
Il decreto individua alcune categorie di lavoratori a cui è destinato il nuovo sostegno pari a 2.400 euro. Analizziamole nel dettaglio, evidenziando i requisiti da rispettare.
Lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali
L’indennità spetta ai lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, a patto di:
- aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI.
Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Hanno diritto ai 2.400 euro anche i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, a patto di:
- aver svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- non essere titolari di pensione, di rapporto di lavoro dipendente o di NASpI.
Lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo
I lavoratori dipendenti stagionali e i lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 hanno anch’essi diritto all’indennità, ma a patto di aver lavorato per almeno trenta giorni in questo stesso periodo, oltre a non essere titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione.
Lavoratori intermittenti
Ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 l’indennità spetta laddove abbiano lavorato per almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, oltre a non essere titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione.
Lavoratori autonomi occasionali
Ai lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva l’indennità spetta alle seguenti condizioni:
- essere stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 23 marzo 2021;
- non avere in essere un contratto di lavoro autonomo occasionale al 24 marzo 2021;
- essere iscritti alla Gestione Separata Inps al 23 marzo 2021 e aver inoltre versato almeno un contributo mensile con accredito tra il 1° gennaio 2021 e il 23 marzo 2021;
- non essere titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione.
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Incaricati alle vendite a domicilio
Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 hanno diritto all’indennità se:
- hanno conseguito per tali attività un reddito superiore a 5.000 euro nel 2019;
- sono titolari di partita Iva attiva;
- sono iscritti alla Gestione Separata Inps al 23 marzo 2021 e inoltre non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- non sono titolari di contratto di lavoro subordinato o di pensione.
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Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
L’indennità di 2.400 euro spetta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che:
- sono stati titolari di uno più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- sono stati titolari di in uno più contratti con le medesime caratteristiche anche nel 2018;
- non sono al 23 marzo 2021 lavoratori dipendenti o titolari di pensione.
Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità laddove:
- abbiano versato al Fondo almeno trenta contributi giornalieri tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- non abbiano avuto nel 2019 un reddito superiore a 75.000 euro;
- non siano titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (diverso dal contratto intermittente).
In alternativa, questi hanno diritto all’indennità anche in presenza dei seguenti requisiti:
- almeno sette contributi giornalieri versati al Fondo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
- reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.
Come accedere all’indennità
Come specificato anche dall’Inps con il Messaggio n. 1275 del 25 marzo 2021, gli aventi diritto che già hanno beneficiato dell’indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137 del 2020 (Decreto Ristori), non dovranno presentare una domanda. Per essi è infatti prevista l’erogazione automatica.
Tutti gli altri soggetti aventi diritto, ma che non hanno percepito l’indennità di cui al Decreto Ristori, dovranno presentare una apposita domanda all’Inps entro il 30 aprile 2021.
Il Decreto Sostegni chiarisce anche che l’indennità non concorre alla formazione del reddito e che per il periodo di fruizione non sono riconosciuti contribuzione figurativa e diritto all’assegno al nucleo familiare.
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Indennità Decreto Sostegni anche per i lavoratori dello Sport
Il Decreto Sostegni prevede inoltre l’erogazione di 350 milioni di euro per il 2021 alla Sport e Salute s.p.a. Questi fondi sono destinati al riconoscimento di un’indennità ai lavoratori del mondo dello Sport che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività a causa del Covid-19 e non hanno redditi di lavoro o di pensione (escluso l’assegno di invalidità). Si tratta nello specifico di lavoratori con rapporti di collaborazione presso:
- il CONI;
- il Comitato Paralimpico;
- le federazioni sportive associate;
- le discipline sportive associate;
- gli enti di promozione sportiva;
- le società e le associazioni sportive dilettantistiche.
L’ammontare dell’indennità varia in questo caso a seconda dei compensi per attività sportiva percepiti nel 2019. Nello specifico essa è pari a:
- 3.600 euro per i soggetti che hanno percepito nel 2019 compensi per attività sportiva superiori a 10.000 euro;
- 2.400 euro per i soggetti che hanno percepito nel 2019 compensi per attività sportiva compresi tra i 4.000 e i 10.000 euro;
- 1.200 euro per i soggetti che hanno percepito nel 2019 compensi per attività sportiva inferiori a 4.000 euro.
L’indennità è erogata sulla base dei dati acquisiti in relazione alle precedenti indennità di cui ai Decreti Cura Italia, Agosto e Ristori.
La nuova norma considera cessati anche i rapporti scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. Le nuove domande possono essere presentate fino al 15 aprile 2021.
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