L’Agenzia delle Entrate continua a fornire risposte agli Interpelli posti dai contribuenti in merito al Superbonus 110%. Analizziamo le Risposte 410 e 423 del 2021, che trattano rispettivamente di Sismabonus e Infissi.
Come messo tante volte in evidenza, la normativa sul Superbonus 110% è complessa ed in continua evoluzione. In un tale quadro si inseriscono poi i documenti di prassi, che vanno a chiarire quali sono i limiti delineati dalle norme. Proprio per tale motivo i contribuenti continuano a porre numerosi Interpelli in tema di Superbonus 110%. Analizziamo ore le Risposte 410 e 423 del 2021 fornite dall’Agenzia delle Entrate. Gli argomenti trattati:
- Sismabonus 110%;
- ampliamento e spostamento di infissi in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.
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Sismabonus 110%: congruità delle spese obbligatoria nell’allegato B?
L’asseverazione del progettista statico, cioè l’Allegato B al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, deve essere consegnata allo sportello competente prima dell’inizio dei lavori. La consegna può avvenire anche successivamente rispetto alla presentazione della pratica edilizia relativa alla SCIA, alla CILA, o al Permesso di Costruire.
Tra i contenuti dell’asseverazione vi è anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese, che il progettista statico deve attestare sulla base del prezziario DEI oppure dei prezziari regionali.
Questa parte dell’asseverazione è obbligatoria? Cosa succede se il progettista statico ne omette la compilazione?
La Risposta n. 410 del 16 giugno 2021 affronta il quesito affermando che la mancanza dell’attestazione della congruità delle spese al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia non pregiudica l’accesso al Sismabonus 110%.
Ciò in quanto, ai fini del Sismabonus 110%, il comma 13-bis dell’articolo 119, stabilisce che la congruità delle spese “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121“. Pertanto, detta attestazione dovrà essere rilasciata:
- entro ogni S.A.L., qualora il committente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura a stati avanzamento;
- entro la fine dei lavori, qualora il committente opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al termine dell’operazione.
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Interpelli Superbonus 110%: ampliamento e spostamento di infissi in caso di demolizione e ricostruzione
La sostituzione di infissi che comporta la modifica dimensionale e/o lo spostamento delle aperture non è agevolabile. Fa eccezione il caso degli interventi di demolizione e ricostruzione. Tale circostanza è chiarita anche dall’assistente virtuale ENEA Virgilio. L’Agenzia delle Entrate, invece, non aveva finora battuto alcun colpo in merito a questa interpretazione.
Adesso, con la Risposta n. 423 del 22 giugno 2021, ha confermato, con specifico riferimento all’intervento di sostituzione degli infissi, che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell’orientamento degli stessi. Ciò in base a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001.
Ovviamente è possibile accedere all’agevolazione solo in relazione alle spese sostenute per edifici dotati di impianto di riscaldamento, ferma restando l’esclusione per le spese sostenute per la parte eccedente il volume ante-operam.
L’Agenzia, infine, ha chiarito in quale modo il termotecnico debba compilare l’asseverazione da inoltrare all’ENEA nel caso di modifica dimensionale delle aperture. Il problema concerne il fatto che il modello consente la possibilità di indicare la superficie in mq di ogni singolo infisso una sola volta, permettendo invece di rilevare sia la trasmittanza ante che post intervento.
Ma come compilare il modello nel caso cambino le superfici degli infissi?
Per l’Agenzia delle Entrate nessun problema: può essere valorizzata la sola superficie post intervento, non considerando la misura della superficie finestrata iniziale.
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