I modelli ISA 2023 non prevedono cause di esclusione legate all’emergenza sanitaria da Covid-19. Leggi l’articolo per saperne di più.
Anche per l’anno 2022 sono stati approvati, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i modelli ISA 2023. In particolare, il comma 6 dell’articolo 9-bis del DL numero 50 del 24 aprile 2017, convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017 stabilisce le situazioni in cui, di norma, non si applicano gli ISA.
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ISA 2023: cause generali di esclusione
Per l’anno fiscale 2021 il legislatore aveva previsto delle novità in tema di esclusione dagli ISA 2022 per motivi straordinari legati all’emergenza da Covid-19. Per il 2022 invece non sono state previste cause di esclusione dall’applicazione degli ISA 2023 legate all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Il Decreto Legislativo n. 50 del 24/04/2017 (convertito dalla Legge numero 96 del 21 giugno 2017) all’articolo 9-bis regola il funzionamento degli ISA. In linea generale, per il 2022, gli ISA non si applicano in caso di:
- inizio dell’attività;
- cessazione dell’attività;
- non normale svolgimento dell’attività;
- superamento del limite dei ricavi previsto.
Tuttavia, lo stesso articolo 9-bis del DL 50/2017 stabilisce che si possono prevedere, mediante decreto del MEF, ulteriori casi di esclusione dell’applicabilità degli ISA per determinate tipologie di contribuenti.
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ISA 2023: i codici di esclusione
Se è facile individuare le prime due casistiche che determinano l’esclusione dell’applicazione degli ISA 2023 (l’inizio e la cessazione dell’attività economica), meno semplice è individuare tutte le altre. Ma vediamo nello specifico ciascuna casistica e il relativo codice da inserire nel modello ISA 2023.
Inizio dell’attività: codice 1
I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2022 sono esclusi dall’applicazione degli ISA 2023. Tuttavia bisogna sottolineare che, l‘Agenzia delle Entrate attraverso un interpello ha specificato che la causa di esclusione ISA relativa all’inizio dell’attività si applica al periodo di imposta in cui il contribuente ha aperto la partita IVA. Tale condizione quindi, prescinde dall’effettivo inizio dell’attività e dall’iscrizione in Camera di Commercio.
Cessazione dell’attività: codice 2
Alla stregua di quanto detto sopra, anche il contribuente che ha cessato la partita iva nel corso del 2022 non sarà tenuto alla presentazione del modello ISA 2023. Basterà quindi indicare il codice 2 nel modello ISA 2023.
Non normale svolgimento dell’attività: codice 4
Questa casistica è varia. In particolare, sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 2023 e dovranno inserire il codice 4 nel modello ISA quei contribuenti che nel 2022:
- sono in stato di liquidazione ordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento;
- non hanno ancora iniziato l’attività prevista dall’oggetto sociale;
- non hanno esercitato attività per ristrutturazione dei locali dell’azienda;
- cedono in affitto l’azienda;
- hanno sospeso l’attività aziendale rendendolo noto a terzi attraverso comunicazione in CCIAA;
- hanno modificato in corso d’anno l’attività esercitata, sempre che le due attività non siano ricomprese nel medesimo indice;
- interrompono l’attività a causa di provvedimenti disciplinari (casistica rivolta ai professionisti);
- hanno subito conseguenze da eventuali eventi sismici.
Multiattività (codice 7) e superamento limite di ricavi o compensi (codice 3)
Sono altresì escluse dall’applicazione degli ISA le imprese che esercitano più attività che non rientrano tutte nel medesimo ISA (codice di esclusione 7) e, contestualmente, l’ammontare dei ricavi o dei compensi delle attività che non rientrano nel modello ISA dell’attività prevalente supera il 30 per cento del totale dei ricavi o dei compensi dell’impresa.
Inoltre è espressamente previsto che i contribuenti che superano un determinato limite di ricavi o di compensi (codice 3) non siano sottoposti all’obbligo di compilazione e trasmissione del modello ISA. Tale limite di ricavi è individuato a 5.164.569 di euro.
Altri codici di esclusione
A titolo semplificativo, di seguito elenchiamo gli altri soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA 2023:
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, da quella prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata;
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- le imprese sociali;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”;
- le corporazioni dei piloti di porto;
- i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Contribuenti in regime forfettario
I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti all’invio del Modello ISA 2023. Questo perché, per dichiarare i propri redditi, tali contribuenti compilano il quadro LM del Modello Redditi PF 2023 che non prevede la compilazione del modello ISA in nessun caso. Pertanto nessun codice di esclusione dovrà essere indicato in dichiarazione dei redditi.
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