Hai immobili all’estero o stai pensando di acquistarne uno? Allora devi assolutamente familiarizzare con l’IVIE. Ecco la Guida completa per capire come calcolare l’imposta, cosa indicare in dichiarazione dei redditi e quali sono le scadenze da ricordare. Aliquota in aumento nel 2024!
L’IVIE – Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero – è un’imposta indiretta (lo ha chiarito la Risposta n. 93 del 3 marzo 2022 dell’Agenzia delle Entrate). Essa colpisce il mero possesso di immobili all’estero. La finalità dell’imposta, infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate è quella di creare una sorta di equilibrio tributario rispetto al possesso di immobili in Italia (colpiti, ad esempio, dall’IMU). Hai un immobile o più immobili all’estero? Stai pensando di acquistare un immobile all’estero? In ognuno di questi casi ti interessa comprendere il funzionamento dell’IVIE per il 2024.
Andremo a vedere insieme tutti gli aspetti necessari da conoscere per non incappare in errori, ma anche per valutare al meglio possibili investimenti all’estero:
- chi deve pagare l’imposta (e quali sono i casi di esonero);
- come si calcola l’imposta: base imponibile e aliquota;
- quando si può fruire del credito d’imposta;
- indicazione dell’immobile estero in dichiarazione dei redditi;
- scadenze e modalità di pagamento;
- codici tributo da utilizzare.
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IVIE 2024: chi deve pagare l’imposta?
Come anticipato, il presupposto dell’IVIE è il possesso di un immobile (o più immobili) all’estero. Di conseguenza, le categorie soggette all’imposta sono le seguenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
È inoltre fondamentale sottolineare che l’IVIE è dovuta solo dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Stiamo parlando, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) di tutte
“le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”
(art. 2 c. 2 Codice Civile)
Tutti coloro che non rispettano nessuno dei suddetti requisiti per almeno 183 giorni l’anno (184 negli anni bisestili), pertanto, sono soggettivamente esonerati dal pagamento dell’IVIE, anche laddove risultino in possesso di un immobile all’estero.
IVIE e casi di esonero: ecco quando non si paga l’IVIE
L’IVIE, anche per il 2024, non è dovuta proprio su tutti gli immobili posseduti all’estero dai soggetti fiscalmente residenti in Italia. A partire dal 1° gennaio 2016, infatti, sussistono alcuni casi di esonero. In particolare, non bisogna pagare l’IVIE 2024 nei seguenti casi:
- immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’esonero scatta, in queste circostanze, a patto che gli immobili in oggetto non risultino classificati – effettuando un parallelo con il catasto italiano – nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso infatti scatta solo una riduzione dell’aliquota (v. paragrafo successivo), ma un totale esonero dal pagamento dell’imposta.
Un ulteriore caso di esonero de facto riguarda il caso in cui l’importo complessivo annuo, calcolato secondo i criteri che vedremo tra poco, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta, non superi i 200 euro. In tal caso, infatti, anche se i requisiti soggettivi e oggettivi risultano soddisfatti, l’imposta non va versata.
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Come si calcola l’IVIE? Base imponibile e aliquota
Prima di vedere quale aliquota va applicata, caso per caso, comprendiamo come determinare la base imponibile necessaria per calcolare l’IVIE 2023. In prima battuta è necessario distinguere fra immobili posseduti nell’Unione Europea e immobili posseduti in Paesi extra-UE. Laddove l’immobile sia posseduto in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Paesi aderenti allo SEE (Norvegia e Islanda), infatti, esiste un ordine gerarchico di 4 criteri (dove quello successivo va utilizzato solo nel caso in cui risulti inutilizzabile quello precedente) così composto:
- valore catastale (vedere in merito le indicazioni della Circolare n. 28 del 2012);
- reddito medio ordinario x moltiplicatori previsti dalle normative locali;
- reddito medio ordinario x moltiplicatori IMU;
- valore di mercato.
Se invece l’immobile è posseduto in uno Stato extra-UE, bisogna seguire un ordine gerarchico di 2 criteri:
- costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti;
- valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
1,06% e 0,4%: qual è l’aliquota giusta da applicare? Un esempio di calcolo
L’aliquota ordinaria dell’IVIE per il 2024 è l’1,06% della base imponibile correttamente calcolata in base ai suddetti criteri. A tal proposito è importante specificare che l’imposta è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (attenzione: viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni). L’aliquota risulta in aumento rispetto al 2023 (era lo 0,76%), in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024.
Di fatto, dunque, se ho una base imponibile pari a 100.000 euro per un immobile che ho posseduto per 7 mesi in comproprietà al 50%, l’imposta da me dovuta non sarà pari a 1.060 euro, bensì dovrò prima moltiplicarla per 7/12 (per il periodo di possesso) e poi per 1/2 (per la quota di possesso). L’imposta da versare sarà pari a 309,17 euro.
L’aliquota agevolata dello 0,4% riguarda esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Questi immobili godono anche di una detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (es: 80 euro se ho una quota di possesso del 40%).
Il credito d’imposta
Al fine di non gravare doppiamente sul contribuente, le norme vigenti consentono di fruire di un credito d’imposta pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
La sopra citata Circolare 28, ma anche le istruzioni al Modello Redditi, riportano l’elenco puntuale di tutte le imposte estere che è possibile scomputare dall’importo da versare a titolo di IVIE per il 2024.
Devo indicare l’immobile estero nella dichiarazione dei redditi italiana?
Il possesso di immobili esteri deve sempre essere indicato in dichiarazione dei redditi. In particolare, queste indicazioni vanno rese nel Quadro RW del Modello Redditi. Per predisporre correttamente la compilazione del Quadro RW in merito agli immobili esteri posseduti, è importante preparare una serie di informazioni come:
- titolo di possesso (proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro diritto reale);
- Stato estero in cui è posseduto l’immobile;
- percentuale di possesso dell’immobile;
- criterio di determinazione del valore (valore catastale, valore di mercato, costo di acquisto ecc);
- valore iniziale dell’immobile (al 1° gennaio o nel primo giorno di detenzione, se questa è iniziata in corso d’anno);
- valore finale dell’immobile (al 31 dicembre o, se diverso, nell’ultimo giorno di detenzione);
- numero di mesi di possesso (ricordando che ogni mese scatta con almeno 15 giorni di possesso);
- credito d’imposta (importo delle eventuali imposte pagate e recuperabili secondo quanto visto precedentemente);
- codice fiscale degli eventuali comproprietari.
È importante ricordare che, ai fini del monitoraggio fiscale, la corretta compilazione del Quadro RW è obbligatoria anche in caso di imposta inferiore a 200 euro e dunque non dovuta.
Se il Quadro RW va compilato per dichiarare il possesso, e quindi ai fini del monitoraggio fiscale, la corretta determinazione dell’IVIE avviene compilando il Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche.
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Come pagare l’IVIE 2024: scadenze e modalità di pagamento
Le scadenze di pagamento dell’IVIE seguono le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi dovute dai soggetti che predispongono il Modello Redditi Persone Fisiche (e non il 730). Ogni anno, dunque, le scadenze ordinarie sarebbero:
- 30 giugno per saldo anno precedente e primo acconto anno in corso (31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%);
- 30 novembre per secondo o unico acconto anno in corso.
Con particolare riferimento all’IVIE 2024, dunque, salvo eventuali proroghe, le scadenze di pagamento sono:
- 30 giugno 2024 per saldo 2023 e primo acconto 2024 (31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%), salvo le ulteriori specifiche proroghe previste per le regioni colpite da particolari fenomeni climatici;
- 30 novembre 2024 per secondo o unico acconto 2024.
Le somme dovute vengono regolarmente versate utilizzando il Modello F24.
I codici tributo da utilizzare per pagare l’IVIE
I codici tributo utili per compilare correttamente il Modello F24 ai fini del versamento dell’IVIE sono i seguenti:
- 4041 per il saldo 2023;
- 4042 per il saldo 2023 dovuto dalle società fiduciarie;
- 4044 per il primo acconto 2024;
- 4045 per il secondo o unico acconto 2024;
- 4046 per l’acconto 2024 dovuto dalle società fiduciarie.
Di fatto, dunque, le persone fisiche che devono versare l’IVIE possono utilizzare i codici tributo 4041, 4044 e 4045 rispettivamente per saldo IVIE, primo acconto IVIE, secondo o unico acconto IVIE.
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