Lavoro autonomo occasionale: i nuovi obblighi

di Sandro Susini

Lavoro autonomo occasionale: dal 1° maggio 2022 obbligo di comunicazione preventiva tramite il portale del Ministero del lavoro

L’Ispettorato Nazionale di Lavoro, con nota 573/2022 del 28/03/2022, ha introdotto ulteriori e probabilmente definitive novità in merito alla comunicazione obbligatoria preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

L’obbligo della sopracitata comunicazione preventiva è stato previsto lo scorso dicembre dal secondo emendamento all’art.14 TU Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro, in cui si indica che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente…”.

In buona sostanza, la novella assoggetta le aziende committenti allo stesso obbligo di comunicazione preventiva valevole per i lavoratori intermittenti.

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Lavoro autonomo occasionale: le note dell’ Ispettorato nazionale del lavoro

Successivamente, con nota 29/2022, l’INL ritorna sull’argomento fornendo indicazioni maggiormente specifiche in merito alle modalità operative con cui inviare la comunicazione preventiva, definendo gli indirizzi e-mail territorialmente competenti a cui destinare la comunicazione, nonché i contenuti obbligatori da riportare nella comunicazione stessa.

Con la nuova e recente nota 573/2022, l’INL adesso ritorna nuovamente sulle modalità operative di invio della comunicazione obbligatoria preventiva, disponendo che dal 01/05/2022 le aziende committenti dovranno effettuarla solamente attraverso il canale telematico del Portale dei Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro.

Infatti, dal 28/03/2022, fra le varie funzionalità disponibili sul portale https://servizi.lavoro.gov.it, è disponibile la nuova icona “LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE”, tramite la quale le aziende committenti possono effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

La nuova applicazione, tramite una procedura di compilazione pressoché obbligata e quindi inequivocabile,  consente alle aziende committenti di mettersi in regola una volta per tutte, rispetto ad una disciplina che si era complicata oltremodo, soprattutto a causa dei reiterati interventi correttivi in merito a come effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva in questione.

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La fase transitoria

L’INL nella nota ha comunque chiarito che fino al 30/04/2022 sarà comunque possibile, in alternativa a quanto sopra, adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva utilizzando lo strumento dell’e-mail, da inviare alla sede territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro presso cui si svolge la prestazione di lavoro autonomo occasionale oggetto di comunicazione.

Dal 01/05/2022 la comunicazione tramite portale rimarrà tuttavia l’unico canale per perfezionare l’adempimento, per cui, in considerazione delle particolari difficoltà di accesso, soprattutto per la complessa e in parte contorta procedura con cui l’azienda committente si accredita tramite soggetto abilitato, il Centro Studi si è interrogato in merito all’opportunità di una scelta, quale quella del Ministero del Lavoro, di sottoporre gli interlocutori aziendali all’impiego di sistemi del tutto inadeguati che di fatto finiscono per appesantirne ulteriormente l’operatività quotidiana.

A parte la risposta ormai quasi rituale, concernente l’incapacità strutturale, da parte dell’interlocutore istituzionale, di comprendere il contesto ambientale assieme alle sue esigenze, appare evidente come il ricorso al lavoro autonomo occasionale sia da tempo ritenuto una forma di impiego tendenzialmente elusiva e pertanto da dover in qualche modo assoggettare a procedure obbligate tutt’altro che agevoli.

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