Cuneo fiscale, assunzioni, smart working, prestazioni occasionali, assegno unico e non solo: ecco le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro.
La Manovra 2023 – come di consueto – tiene banco nelle prime settimane dell’anno nuovo. Sono numerose le novità apportate nell’ambito economico e più in generale nella vita di imprese e famiglie. Fra energia, carburanti, fisco e tanto altro, grande spazio hanno trovato anche i temi legati al mondo del lavoro. Come da previsioni, infatti, una buona parte dei 35 miliardi complessivi della Legge di Bilancio 2023 ha interessato cuneo fiscale, assunzioni, smart working e non solo.
Ecco un riepilogo degli interventi più importanti.
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Manovra 2023: cosa cambia in tema di lavoro
Vediamo di seguito una sintesi delle misure più significative introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di lavoro.
Cuneo fiscale
Il taglio del cuneo fiscale prevede l’esonero contributivo a carico dei lavoratori per i rapporti di lavoro dipendente (escluso quello domestico):
- del 2% per i redditi annui fino ad euro 35.000,00;
- del 3% per quelli sino ad euro 25.000,00.
Agevolazione contributiva per l’assunzione di percettori di Reddito di Cittadinanza
Introdotto l’esonero contributivo totale (nel limite di 8.000 euro) nei casi in cui, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, i percettori di Reddito di Cittadinanza siano:
- assunti a tempo indeterminato, oppure
- soggetti a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Agevolazioni per assunzione di giovani under 36 e donne
Prorogati anche per il 2023 gli esoneri contributivi totali (con un massimo di 8000,00 euro annui) riconosciuti per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine di giovani under 36 al primo contratto a tempo indeterminato e di donne disoccupate.
Proroga smart working per i lavoratori fragili
Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti. La Manovra 2023 prevede che ciò avvenga senza alcuna decurtazione della retribuzione. È comunque fatta salva l’applicazione delle disposizioni dei CCNL, ove più favorevoli.
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Prestazione occasionale
È prevista l’applicabilità della disciplina alle prestazioni che danno luogo per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro.
La misura è estesa alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club. Non sarà invece più richiesta, nell’ambito delle prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, l’autocertificazione del prestatore nella piattaforma informatica, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
È stato inoltre innalzato a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dall’utilizzatore al fine di determinare la possibilità di ricorso alla prestazione occasionale. Sono poi previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali. In tal senso, sono favorite forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:
- persone disoccupate, nonché percettori della NASpI o della DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell‘anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
- detenuti o internati, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Assegno Unico e Universale per i figli a carico
Dal 1° gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per:
- le famiglie con figli di età inferiore a un anno;
- i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000,00 euro.
Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Congedo parentale
Introdotto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
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