Medico di continuità assistenziale: l’inquadramento corretto

di Michele Aquilino
medico di continuità assistenziale

L’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza sull’attività medica. Nella Risposta n. 414 si analizza il caso di un medico di continuità assistenziale. Ancora tanti errori da parte di molte ASL: ecco quando l’attività è di lavoro autonomo e quando di lavoro dipendente.

I riflettori dell’Agenzia delle Entrate si accendono nuovamente sulle attività dei medici. E, a ben vedere, non ci sentiamo di darle tutti i torti. Già, perché la gestione e l’inquadramento dei medici che prestano le proprie competenze presso le ASL si rilevano molto problematici in tantissimi casi. Nella mia esperienza personale, mi è capitato spesso di interpretare pastrocchi fiscali e ibridi giuslavoristici che creano enormi difficoltà nella redazione delle dichiarazioni dei redditi e nel prevenire attività di accertamento verso molti medici. A breve distanza dalla Risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020, infatti, con la Risposta n. 414 del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa un interpello presentato da un medico di continuità assistenziale (più comunemente nota come Guardia Medica).

L’istante, a dire il vero, afferma di avere anche incarichi di altro tipo. In particolar modo, ritroviamo:

  • sostituzioni in continuità assistenziale;
  • attività presso PPI;
  • collaborazione continuativa in una clinica privata;
  • docenze in corsi di primo soccorso.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda il corretto inquadramento, in particolare, dell’attività di continuità assistenziale. In riferimento ad essa infatti – premesso che nel caso di specie l’incarico è “a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione”la ASL propone, a partire dal 2020, un trattamento come redditi di lavoro dipendente e non più come redditi da lavoro autonomo (come invece prospettato dal medico).

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate

In questo caso l’Agenzia delle Entrate produce una risposta alquanto sintetica e diretta, a testimonianza forse della particolare semplicità della questione da dirimere. Il principio generale da cui parte il parere dell’Agenzia si può riassumere come segue: l’attività di un medico è, in via generale, un’attività professionale e dunque di lavoro autonomo. E su questo non ci piove, se pensiamo che il medico fondamentalmente è iscritto ad un Albo professionale al pari di un architetto, di un avvocato, di un commercialista ecc. Nasce pertanto come figura libero professionale.

Così come accade alle altre categorie di professionisti, tuttavia, anche il medico può ottenere incarichi che, data la loro particolare natura, possono assumere la veste del lavoro dipendente. L’Agenzia delle Entrate fa un lavoro molto utile in questa direzione, individuando specificamente le casistiche in cui il rapporto di lavoro del medico deve correttamente ritenersi di natura subordinata (lavoro dipendente):

  • libera professione intramuraria svolta da dipendenti del SSN;
  • gli incarichi (ad esempio nei reparti) degli stessi dipendenti del SSN;
  • continuità assistenziale svolta da medici titolari (dunque non sostituzioni).

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medico di continuità assistenziale

E allora… Come si inquadra un medico di continuità assistenziale?

A fronte di quanto esposto dall’Agenzia delle Entrate, proviamo a tirare le somme e a dare una lettura in termini più semplici. In particolare, mettiamo la lente di ingrandimento sull’attività di Guardia Medica, che interessa – spesso anche in via sporadica e per periodi brevi – un numero davvero enorme di medici, neoabilitati e non solo. Partiamo intanto da un presupposto già chiaro e ribadito in più occasioni: nessuna attività tipica dei medici (compresa la continuità assistenziale) può essere svolta come prestazione occasionale, come già visto nell’articolo del 18 luglio scorso.

Questa prescrizione ha particolare rilevanza sia nei confronti delle ASL – sia nella stesura dei contratti (occhio a qualsiasi riferimento all’art. 2222 del codice civile, assolutamente vietato) che nell’emissione dei cedolini e delle CU, anche con particolare riferimento alla natura e all’ammontare delle ritenute eventualmente operate – sia nei confronti dei medici stessi che, ad esempio, non possono emettere delle semplici ricevute (dunque documenti fiscali senza Partita IVA) per prestazioni domiciliari o verso pazienti fuori regione.

Fatta questa prima importante esclusione, valutiamo le casistiche rimanenti, ossia:

  • assunzione del medico (contratto di lavoro dipendente o subordinato);
  • incarico di collaborazione (ad esempio con un co.co.co.);
  • attività svolta con Partita IVA.

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Medico titolare di incarico di continuità assistenziale

Per i medici titolari, vale sempre la pena di partire dal concetto generale per cui i medici sono – di base – dei liberi professionisti. In qualsiasi caso, dunque, il ricorso alla Partita IVA non risulterebbe scorretto. Ciò soprattutto nel caso in cui a tale incarico si affianchino anche altre prestazioni, ad esempio presso cliniche o presso il proprio studio privato.

Nel caso in cui l’incarico di continuità assistenziale in condizioni di titolarità risulti quale unica attività svolta, tuttavia, appare opportuno seguire proprio quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 414. Tale incarico deve ritenersi produttivo di redditi di lavoro dipendente e la soluzione preferibile sarebbe dunque quella di una vera e propria assunzione (occhio nuovamente a contratti con riferimenti all’art. 2222 codice civile, del tutto irregolari).

Medico che effettua sostituzioni in continuità assistenziale

Qualora, invece, il medico effettui semplicemente delle sostituzioni di colleghi titolari, sempre la risposta n. 414 ci dice che siamo in presenza di un’attività di lavoro autonomo. Oltre alla prestazione occasionale, dunque, vanno esclusi anche contratti di lavoro subordinato e anche gli stessi contratti di collaborazione. Questi ultimi, in ogni caso, rappresentano un ibrido in quanto generano redditi di lavoro autonomo quando sono stipulati con liberi professionisti iscritti ad un albo, quali sono appunto i medici.

Pertanto, l’unica soluzione pienamente corretta sarebbe lo svolgimento delle sostituzioni presso le Guardie Mediche ASL con Partita IVA. Sarebbe rispettata in tal senso la natura libero professionale della figura del medico, che presta le proprie competenze in modo autonomo, senza i vincoli tipici del lavoro subordinato o delle collaborazioni continuative, eventualmente anche presso più strutture contemporaneamente.

Per tutelare pienamente la tua posizione lavorativa e fiscale, scarica il pdf della Risposta n. 414/2020

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