Nel Decreto Rilancio un intervento anche a livello fiscale. Rinviate molte scadenze: contributi, IVA, ritenute e non solo. Per la prima volta una misura anche sull’IRAP. Prorogate molte scadenze contenute nel Decreto Cura Italia e nel Decreto Liquidità. Vediamo tutto nel dettaglio
Un testo di oltre 300 pagine: si tratta del Decreto Rilancio, annunciato in tv dal Governo il 13 maggio. Finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vediamo il contenuto del Decreto. Fra le altre, anche molte misure fiscali sono contenute nel Decreto Rilancio. Vedremo nel dettaglio cosa è stato prorogato rispetto al Decreto Cura Italia e cosa è stato rinviato rispetto al Decreto Liquidità. C’è poi una novità assoluta: per la prima volta le agevolazioni riguardano l’IRAP. Andiamo per gradi.
Leggi di più: Bonus Aprile e Maggio 2020: novità nel Decreto Rilancio
Misure fiscali nel Decreto Rilancio: le proroghe rispetto al Cura Italia
Un primo pacchetto di rinvii riguarda i versamenti e le categorie già individuati dal Decreto Cura Italia. I versamenti interessati dall’ulteriore proroga sono quelli da effettuarsi fra l’8 e il 31 marzo 2020 a titolo di:
- IVA periodica;
- ritenute fiscali a lavoratori dipendenti e assimilati (Erario);
- contributi previdenziali (INPS);
- premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
Il Decreto Rilancio infatti rinvia tali versamenti – già spostati al 31 maggio – fino al 16 settembre 2020. Entro questo termine si può versare in un’unica soluzione oppure versare la prima rata (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo). Nessun rimborso per le somme eventualmente già versate.
Con riferimento ai versamenti che normalmente sarebbero dovuti nei mesi di aprile e maggio, si vedano successivamente le proroghe ai rinvii del Decreto Liquidità, specificamente riferite ai suddetti periodi.
Per approfondire e ricapitolare le categorie interessate: Coronavirus: rinvio pagamenti e scadenze fiscali
Le proroghe ai rinvii del Decreto Liquidità
Sono sospesi i versamenti verso Erario, INPS e INAIL che riguardano:
- IVA periodica;
- ritenute fiscali a lavoratori dipendenti e assimilati;
- contributi previdenziali;
- premi per l’assicurazione obbligatoria.
Chi può beneficiare di questi rinvii?
- tutte le imprese e i professionisti, con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 33% a marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e ad aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019);
- imprese e professionisti, con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 50% a marzo 2020 e ad aprile 2020;
- imprese e professionisti con sede legale, sede operativa o domicilio fiscale nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, che abbiano avuto una riduzione del fatturato o dei compensi superiore al 33% a marzo 2020 e ad aprile 2020, senza limiti di ricavi o compensi 2019 (dunque anche oltre i 50 milioni);
- in ogni caso, tutte le imprese e i professionisti che hanno avviato l’attività dopo il 31 marzo 2019, senza ulteriori parametri da considerare.
Se il requisito è soddisfatto solo per marzo o solo per aprile, anche la sospensione riguarderà solo i versamenti riferiti a quel mese: versamenti di aprile per il mese di marzo; versamenti di maggio per il mese di aprile.
La scadenza per questi versamenti è rinviata dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. Entro questo termine si può versare in un’unica soluzione oppure versare la prima rata (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo). Nessun rimborso per le somme eventualmente già versate.
Per approfondire: Rinvio scadenze fiscali e altre misure nel Decreto Liquidità
Le ritenute dei professionisti
Un’altra specifica previsione riguarda le ritenute dei professionisti. Il Decreto Liquidità aveva concesso la possibilità di emettere fattura senza ritenuta fra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La finalità era chiaramente quella di garantire una maggiore liquidità ai professionisti che incassano i relativi compensi.
A tale proposito, nel Decreto Rilancio, si inserisce il rinvio del versamento di queste ritenute (non più da parte del sostituto d’imposta, evidentemente, ma da parte del professionista stesso) entro il 16 settembre 2020. Entro questo termine si può versare in un’unica soluzione oppure versare la prima rata (fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo). Nessun rimborso per le somme eventualmente già versate.
Leggi di più: Contributi a fondo perduto nel Decreto Rilancio
Gli interventi sull’IRAP
Fra le misure fiscali contenute nel Decreto Rilancio, troviamo previsioni importanti anche in tema di IRAP. L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, che viene versata in 2 acconti più il relativo saldo, viene parzialmente cancellata. In particolare, il Decreto Rilancio prevede che non venga versato il saldo 2019. In ogni caso, rimangono dovuti gli acconti 2019 che non siano ancora stati versati.
Un’ulteriore misura riguarda il primo acconto 2020. Anche in questo caso, a seguito di alcuni dubbi dovuti al contenuto delle bozze, il testo definitivo fa chiarezza. Ci sarà infatti un vero e proprio sconto sull’IRAP 2020, pari all’importo del primo acconto, ossia al 40% di quanto dovuto per tutto il 2020. Non solo, infatti, il primo acconto non sarà pagato alle scadenze previste, ma verrà anche tenuto fuori dal calcolo del saldo per l’anno 2020.
Per ottenere questi benefici, è previsto un solo requisito:
- ricavi o compensi fino a 250 milioni nell’ultimo periodo d’imposta concluso.
Sono esclusi dal beneficio:
- banche;
- altre società e enti finanziari;
- imprese di assicurazione;
- Amministrazioni e altri enti pubblici.
Leggi di più: Reddito di emergenza: nuovi aiuti nel “Decreto Rilancio”