Ultimo giorno utile per inviare il Modello 730/2020 precompilato. Scopri come fare!
Oggi, 30 Settembre 2020, è previsto il termine per inviare il Modello 730/2020 precompilato. Si tratta del modello redditi riferito all’anno d’imposta 2019. Le originarie scadenze del 7 luglio e del 23 luglio sono state infatti rinviate con il c.d. Decreto Coronavirus. I lavoratori dipendenti e pensionati che ancora non hanno provveduto, dovranno quindi affrettarsi se vogliono inviare la dichiarazione precompilata!
Chi può utilizzare il Modello 730/2020
Il 730 è un modello fiscale da compilare per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, allo scopo di provvedere al versamento delle imposte. Viene usato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:
- da lavoro dipendente;
- assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- lavoro autonomo, senza partita iva (prestazioni occasionali o prestazioni d’opera occasionali);
- altri redditi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
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Modello 730/2020: come effettuare l’invio
Il Modello 730/2020 precompilato è ormai consultabile da mesi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Effettuando l’accesso mediante credenziali Fisconline o SPID infatti, è possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata.
Il contribuente, grazie a questo strumento, può accettare la dichiarazione oppure integrarla:
- trasmettendola per via telematica dal sito dell’Agenzia delle Entrate;
- rivolgendosi ad un CAF e ad intermediari abilitati (es. commercialisti);
- tramite il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), solo se questo entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale.
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Invio Modello 730 oltre la scadenza
Chi è in ritardo e non riuscirà ad inviare il Modello 730/2020 entro oggi, potrà utilizzare il Modello Redditi PF la cui scadenza è il 30 novembre 2020.
Tuttavia questo implica delle differenze relativamente al versamento di eventuali imposte (da effettuare mediante modello F24) o in caso di presenza di un rimborso Irpef. In quest’ultimo caso, il rimborso non verrà erogato direttamente dal sostituto d’imposta ma sarà l’Agenzia delle Entrate a provvedere mediante bonifico o assegno.
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