L’ENPAM comunica ufficialmente la proroga relativa alla presentazione del Modello D. Ci sarà tempo infatti fino al 30 settembre. Ecco chi deve presentarlo e quali dati bisogna comunicare.
Era sicuramente una decisione attesa e prevedibile, in linea con gli altri rinvii disposti negli scorsi mesi. Dopo la scadenza per il pagamento della Quota A 2020, slittata dal 30 aprile al 30 settembre, arriva anche il rinvio del Modello D. Ci sarà tempo per presentarlo, infatti, fino al 30 settembre 2020. Il Modello D 2020, così come rinviato rispetto alla scadenza originaria del 31 luglio, è uno strumento informativo molto importante. Esso è obbligatorio solo in determinati casi e consente all’ENPAM di determinare l’ammontare del contributo di Quota B relativo alla libera professione. Vediamo dunque insieme tutto ciò che gli iscritti ENPAM devono assolutamente sapere sul Modello D.
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Soggetti obbligati
Il Modello D può interessare indistintamente entrambe le categorie di iscritti – Medici e Odontoiatri – al verificarsi di determinate condizioni. Affinché un iscritto sia obbligato a presentare il Modello D, è necessario che questi svolga attività libero-professionale e produca dunque redditi di natura professionale.
Sono altresì previsti dei minimali. Dunque, l’obbligo di presentare il Modello D scatta nel momento in cui nell’anno di riferimento (es. il 2019 per il Modello D da presentare nel 2020) si è prodotto un reddito libero-professionale superiore a:
- 4.457,73 euro per iscritti con meno di 40 anni di età;
- 8.232,59 euro per iscritti che hanno almeno 40 anni.
Questa distinzione deriva dal fatto che al crescere dell’età aumenta l’ammontare dovuto ogni anno a titolo di Quota A. Pertanto, si assume idealmente che la Quota A più elevata degli over 40 sia sufficiente a coprire un reddito più elevato.
Per i pensionati ENPAM che continuano ad esercitare la libera professione, invece, l’obbligo di presentazione del Modello D non è soggetto a minimali. Esso pertanto è dovuto anche nel caso in cui vengano prodotti redditi per un ammontare inferiore rispetto ai minimali visti sopra.
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Modello D 2020: cosa bisogna comunicare?
Partiamo da un presupposto importante: nel Modello D vanno inseriti dati economici relativi all’anno precedente. Per restare dunque sul nostro caso specifico, nel Modello D prorogato al 30 settembre 2020 andranno riportati gli elementi reddituali relativi al 2019.
Ma quali sono, nello specifico, i dati che vanno riportati nel Modello D? Ogni iscritto che superi i minimali visti sopra dovrà comunicare il:
- reddito che risulta dalla Dichiarazione dei Redditi, al netto solo delle spese sostenute per produrlo.
Per chi svolge la professione in regime di IRPEF ordinaria, dunque, vanno scomputati i costi c.d. inerenti all’attività. Per chi si trova invece in Regime Forfettario, bisognerà tenere conto del fatturato al netto del forfait riconosciuto dalla legge come quota di costi (per Medici e Odontoiatri, in particolare, il reddito è pari al 78% del fatturato, in quanto il 22% viene riconosciuto come quota di costi inerenti all’attività).
È importante considerare poi che chi svolge la libera professione e riconduce nella sfera professionale anche redditi derivanti da attività assimilate a quelle dei lavoratori dipendenti (es. co.co.co.), deve tenere conto esclusivamente dei redditi su cui non ha subìto ritenute ENPAM. Questa considerazione vale ai fini:
- del calcolo dei minimali per valutare l’obbligo di presentazione del Modello D;
- del calcolo dell’importo da comunicare attraverso il Modello D.
Per tutti questi aspetti può essere molto importante farsi assistere da un Commercialista, al fine di evitare errori banali che possono avere implicazioni fastidiose e far incorrere in sanzioni.
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Modalità di presentazione
Ricordiamo infine che si può presentare il Modello D, rinviato per il 2020 al 30 settembre, con due modalità (come riportato dal sito web della Fondazione ENPAM):
- tramite la propria area riservata, compilando e trasmettendo il Modello D digitalmente;
- compilando il Modello D a mano e inviandolo tramite raccomandata semplice indirizzata a Fondazione Enpam, Area della Previdenza, Servizio Contributi e Attività Ispettiva, Casella Postale 7216, 00162 ROMA.
Ricorda che il mancato rispetto della scadenza prevista (attualmente il 30 settembre 2020) comporta una sanzione fissa pari a 120 euro.
Per maggiori informazioni sulle aliquote ENPAM 2020 e dunque sul costo dei contributi ENPAM per il 2020, ti invito a leggere l’apposito articolo cliccando qui.
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