Si avvicina la scadenza per la presentazione del Modello D 2021. Riepiloghiamo le regole da seguire per comunicare in modo corretto all’Enpam i redditi prodotti nel 2020.
Gli iscritti Enpam hanno da pochi giorni ricevuto dalla Cassa di previdenza una mail che ricorda loro la scadenza fissata al 31 luglio per l’invio del Modello D 2021. Con una successiva comunicazione del 29 luglio, l’Enpam ha disposto la proroga per l’invio del Modello D 2021 al 15 settembre 2021. L’adempimento, previsto dal Regolamento Enpam, consente di determinare i contributi di Quota B dovuti sui redditi libero professionali prodotti nel 2020. Tuttavia, sono diversi gli aspetti a cui prestare attenzione. Quali importi vanno dichiarati? Deve presentare il modello anche chi non supera i minimali? Per chiarire ogni dubbio ecco per te una semplice guida.
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Come inviare il Modello D 2021
Per compilare il Modello D è necessario essere registrati all’area riservata del sito Enpam. Infatti, l’unica modalità prevista per la compilazione e per l’invio è quella online.
Effettuato l’accesso inserendo il proprio nome utente e la password, è possibile procedere con la dichiarazione. L’importo del reddito prodotto deve essere inserito senza indicare le cifre decimali. Inseriti i dati richiesti, si può dunque effettuare l’invio. Di seguito compare un messaggio che conferma il completamento dell’operazione oltre al prospetto dei contributi di Quota B dovuti. Un riepilogo dei dati è inoltre inviato all’indirizzo mail indicato in fase di registrazione all’area riservata.
Nel caso in cui dovesse emergere un errore commesso in fase di compilazione, è possibile compilare ed inviare nuovamente (entro la scadenza) il modello. Nel caso in cui l’invio venga effettuato oltre il termine del 15 settembre 2021 viene comminata una sanzione di importo pari a 120 euro.
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Quali sono gli importi da dichiarare?
Gli importi da dichiarare sono quelli derivanti dallo svolgimento dell’attività medica o odontoiatrica, rilavanti ai fini della Quota B. Tra essi rientrano ad esempio, come indicato sul sito Enpam:
- i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;
- le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
- i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
- i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
- gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
- i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
- i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa oggettivamente con le mansioni tipiche della professione.
Il reddito deve essere indicato al lordo dei contributi versati ma al netto dei costi deducibili. I professionisti che svolgono contemporaneamente attività in convenzione con il SSN e libera professione possono imputare i costi in proporzione al reddito libero professionale. Non deve essere sottratta la parte coperta dalla Quota A.
I medici e gli odontoiatri in regime forfettario devono considerare i compensi incassati al netto del coefficiente di redditività del 78%. Il valore da considerare è dunque quello riportato in dichiarazione al rigo LM34.
Quali importi non vanno indicati?
Non vanno invece mai indicati i compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione con la Asl in quanto già soggetti a ritenuta Enpam. Non devono essere inoltre presi in considerazione:
- altri introiti, come per esempio eventuali sussidi per malattia o l’indennità di maternità;
- agevolazioni fiscali;
- adeguamenti agli studi di settore;
- redditi soggetti altre forme di previdenza;
- le borse di specializzazione, quelle per i dottorati di ricerca e gli assegni di ricerca, per cui sono trattenuti i contributi dovuti alla Gestione Separata Inps.
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Quando è possibile non presentare il Modello D 2021?
Il Regolamento Enpam prevede l’obbligo dichiarativo solo laddove il contributo corrispondente al reddito libero professionale prodotto sia superiore ai contributi minimi. In sostanza, può non procedere all’invio del Modello D chi nel 2021 ha prodotto redditi rilavanti ai fini della Quota B in misura inferiore ai minimali coperti dalla Quota A.
I valori di riferimento per l’anno 2021 sono:
- 4.308,41 euro per i professionisti con età inferiore ai 40 anni;
- 7.956,87 euro per i professionisti dai 40 anni in sù.
L’Enpam ha tuttavia precisato che, laddove vi siano dubbi sul superamento del limite di reddito coperto dalla Quota A, è consigliabile presentare ugualmente il Modello D. La Cassa ha in questo modo la possibilità di verificare l’eventuale superamento del tetto. Nel caso in cui il limite sia rispettato, l’Enpam non richiede alcun importo a titolo di Quota B.
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