Modello Eas: a cosa serve e come si compila

di Francesco Aquilino
modello eas

Cos’è il Modello Eas? Perché si compila? Quali soggetti sono obbligati alla presentazione? Quali sono le modalità di compilazione e di invio del modello? Scopri in modo semplice e chiaro la risposta a tutti questi interrogativi.

A molti è capitato di sentire parlare di Modello Eas. Tra questi, ai più è chiaro che si tratti di un modello tipico del mondo delle associazioni. Ma, in realtà, sono pochi a sapere con precisione quali siano i soggetti obbligati alla sua presentazione e quale scopo assolva. Analizziamo dunque nel dettaglio tutti gli aspetti connessi al Modello Eas.

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Cos’è il Modello Eas?

Il Modello Eas è il Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. Introdotto dal Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, è utilizzato dagli enti privati non commerciali di tipo associativo per comunicare all’Agenzia delle Entrate il possesso dei requisiti di cui all’articolo 148 del TUIR e all’articolo 4 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. La trasmissione del Modello Eas è condizione essenziale per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dalle norme appena richiamate.

In particolare, laddove vengano rispettate determinate condizioni (analizzate nel dettaglio più avanti), consente di non assoggettare a imposizione le quote, i contributi associativi e, per determinate attività, i corrispettivi percepiti per l’attività svolta nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali.

Termini e modalità di presentazione

Il modello deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione. La mancata presentazione comporta l’impossibilità di applicare le già richiamate agevolazioni in tema di imposte sui redditi e Iva.

Il modello deve essere nuovamente presentato:

  • in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
  • in caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, entro sessanta giorni.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel.

Soggetti esonerati dalla comunicazione dei dati

Sono in ogni caso esonerati dalla comunicazione dei dati:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo di cui alla Legge n° 398/1991 (Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale come, ad esempio, i fondi pensione.

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Le informazioni comunicate con il Modello Eas

La compilazione telematica del Modello Eas comporta l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • dati relativi all’ente (codice fiscale, eventuale p.Iva, denominazione, tipo ente, data di costituzione, data di inizio attività, indirizzo della sede legale);
  • rappresentante legale (codice fiscale, cognome, nome, sesso, data, luogo e sigla della provincia di nascita);
  • dichiarazioni del rappresentante legale;
  • perdita dei requisiti (da compilare solo per comunicare la perdita dei requisiti precedentemente dichiarati);
  • impegno alla presentazione telematica.

Le dichiarazioni del rappresentate legale

Particolarmente importanti sono le dichiarazioni del rappresentante legale. Tra le altre cose, il rappresentante legale può dichiarare il rispetto dei requisiti richiesti per godere delle agevolazioni fiscali (punti 35 e 36). Nello specifico dichiara:

  • che l’atto costitutivo e/o lo statuto, redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972, è stato elaborato nella forma di uno tra:
    • atto pubblico:
    • scrittura privata autenticata;
    • scrittura privata registrata.
  • che nell’atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell’art. 148 del Tuir e del comma 7 dell’art. 4 del D.P.R. 633 del 1972:
    • a) divieto di distribuire utili o avanzi di gestione;
    • b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
    • c) disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
    • d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    • e) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell’assemblea degli associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
    • f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa.

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