Finalmente l’attesa semplificazione. La novità in tema di Sismabonus 110% riguarda gli interventi strutturali. Non occorre più coinvolgere un numero di “unità minime” al fine di poter eseguire l’intervento, anche se gli aggregati edilizi sono ubicati nei centri storici
Le regole da seguire per la corretta applicazione del Superbonus 110% erano già state trattate in un precedente articolo. Nello specifico, in esso abbiamo parlato dei casi particolari delle case a schiera e degli edifici contigui strutturalmente e del concetto di Unità Strutturale. La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici varia adesso il quadro di riferimento con un nuovo parere. Scopriamo nel dettaglio le novità in materia di Sismabonus 110%.
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Superbonus 110% per lavori antisismici: la precedente prassi
L’art. 119 del D.L. 34/2020 (il c.d. Decreto Rilancio), così come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178 (la c.d. Legge di Bilancio 2021) ha previsto al comma 4 che in relazione agli interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63/2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per le unità immobiliari unifamiliari e dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 per i condomini.
Fino al 12 luglio 2021 i requisiti tecnici necessari per poter beneficiare della detrazione erano i medesimi:
- L’intervento doveva coinvolgere come minimo un’unità strutturale (US), cioè un edificio intero che ha continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e che, di norma, è delimitato o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi (Parere 3/2021 Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58 e delle linee guida ad esso allegate);
- L’intervento se eseguito nei centri storici doveva coinvolgere necessariamente progetti unitari, cioè doveva riguardare “unità minime di intervento” come ad esempio facciate contigue facenti parte del medesimo borgo (Art. 16-bis, c.1, lett. i) del D.P.R. 917/1986).
Entrambi questi requisiti dovevano coesistere.
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Novità Sismabonus 110%: la nuova prassi
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58 e delle linee guida ad esso allegate, costituita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha variato la precedente prassi con il Parere 4/2021 del 13 luglio 2021.
Il recente parere va nell’ottica di favorire l’applicazione del Sismabonus 110%:
- nelle case a schiera;
- nei palazzi dei centri storici costituiti da “edifici contigui strutturalmente”.
Infatti, la Commissione ha ritenuto che:
“…il riferimento a progetti unitari possa essere inteso come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all’intero aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti anche mettendo in atto interventi locali, di cui al punto 8.4.1 del DM 17 gennaio 2018 denominato “Norme Tecniche per le Costruzioni”.“
Intervenire sugli aggregati in maniera organica, difatti, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà che interessano tali realtà, pone seri limiti di applicazione del Sismabonus 110%. Ciò impedisce di ottenere una diffusa prevenzione del rischio sismico. Di conseguenza viene meno la possibilità di ottenere i benefici che le agevolazioni fiscali in questione vogliono raggiungere. Invece, la messa in atto di interventi locali, se ben realizzati, consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico senza dover espletare la verifica sismica complessiva dell’intero aggregato o delle singole Unità Strutturali (in cui occorrerebbe tener conto anche delle interazioni con le unità strutturali adiacenti).
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Alcuni esempi di interventi locali realizzabili
La Commissione di monitoraggio ha ritenuto che gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. A titolo di esempio da oggi rientrano gli interventi:
- sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, devono essere comunque riferiti all’unità strutturale. Questo anche se le parti soggette ad interventi non riguardano l’intera unità strutturale.
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